7 Maggio 2020

L’istituto della convalidazione integra un’ipotesi di decadenza dall’esercizio dell’azione di nullità e deve essere interpretato in senso stretto

La rinuncia alla domanda di accertamento della nullità parziale del marchio ha un immediato riflesso sulla domanda volta ad ottenere la convalidazione del medesimo marchio. Infatti, l’istituto della convalidazione ex art 28 c.p.i non rappresenta né una perdita del diritto all’uso del proprio marchio, né una forma di acquisto del diritto all’uso del marchio da parte di chi lo abbia adottato di fatto senza contestazione, ma integra un’ipotesi di decadenza dall’esercizio dell’azione di nullità.

L’articolo 28 c.p.i deve essere interpretato in modo ristretto, stante il suo carattere eccezionale e non può essere applicato in via analogica. Dunque, il possibile effetto della convalidazione può essere invocato soltanto per il marchio posteriore registrato e non anche per altri titoli di proprietà industriale, come ad esempio nomi a dominio

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