20 Febbraio 2020

Luogo di convocazione dell’assemblea, pertinenza con l’ordine del giorno e nullità del bilancio

La circostanza che l’assemblea venga convocata presso il padiglione di una fiera ad orario notturno (22.45) non costituisce di per sé elemento idoneo a configurare una ragione di annullabilità delle deliberazioni per contrarietà alla legge o all’atto costitutivo.

L’art. 2479 bis comma 3 c.c., nel prevedere che l’assemblea dei soci si riunisce presso la sede della società, fa salva ogni diversa previsione dell’atto costitutivo che, se non prodotto agli atti, non può dirsi violato.

L’illecito gestorio consistente nell’annotazione in contabilità di costi e spese effettivamente sostenuti dalla società, sia pure in mancanza di causa, non necessariamente si traduce nella falsa rappresentazione in bilancio della situazione economica della società che recepisca le annotazioni di esborsi effettivi.

Ai fini della declaratoria di nullità del bilancio è indispensabile la puntuale allegazione da parte del socio di come gli addebiti gestori denunciati, sicuramente fonte di responsabilità dell’amministratore, si siano tradotti anche in vizi specifici e propri del bilancio impugnato, determinando la falsità di appostazioni specificamente individuate. Pertanto, anche se la società convenuta nella comparsa di costituzione nel procedimento di revoca dell’amministratore, quando era rappresentata dal curatore speciale, ha ammesso gli addebiti gestori denunciati dalla socia attrice ed in particolare quelli desumibili dalle incongruenze ed anomalie delle scritture contabili, la mancanza di qualsiasi indicazione dei vizi specifici che ne sarebbero derivati nei bilanci impugnati e l’omessa produzione in giudizio dei relativi documenti rendono impossibile qualsiasi accertamento in ordine al se e come gli illeciti gestori si siano tradotti nella rappresentazione inveritiera della realtà della situazione patrimoniale ed economica con riferimento a specifiche e ben individuate poste di bilancio.Le stesse lacune rendono privo di qualsiasi fondamento probatorio anche il motivo di impugnazione fondato sul conflitto di interesse fra la socia di maggioranza che avrebbe votato l’approvazione dei bilanci impugnati attraverso lo stesso amministratore della società per celare il drenaggio di risorse aziendali in suo favore: in mancanza specifica indicazione dei vizi delle annotazioni di bilancio che sarebbero state piegate a tale scopo non può ritenersi dimostrato, ai sensi dell’art. 2479 ter comma 2 c.c., che la socia di maggioranza abbia perseguito un interesse confliggente con quello della società attraverso l’approvazione di bilanci contenenti una rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica dell’impresa inveritiera e potenzialmente dannosa per la società.
La fattispecie di nullità a cui fa riferimento l’art. 2479 ter comma 3 c.c. (delibera “presa in assoluta mancanza di informazione”) si configura solo quando il socio non abbia avuto “informazione” del procedimento che ha condotto all’adozione della decisione e, dunque, alla mancata convocazione del socio per l’assemblea o alla mancata possibilità di esprimere la sua opinione, per le decisioni prese al di fuori del metodo assembleare, ma non anche quando difetti di informazioni sul merito della decisione da adottare.

Non può ritenersi completamente estraneo alla materia da trattarsi  e descritta come “ratifica operazione di affitto d’azienda del 6.9.2016” il conferimento all’amministratore, nell’ambito dell’operazione di affitto, del mandato a verificare, ove nell’interesse della società, la possibilità di inserire nel contratto anche il patto di opzione di vendita dell’azienda, trattandosi nella situazione di una società da tempo in difficoltà finanziaria di decisione consequenziale all’affitto d’azienda ampiamente ricorrente nella prassi dei tentativi imprenditoriali di gestione della crisi.

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Chiara Bocchi

Chiara Bocchi

Laureata con lode all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza (tesi in diritto commerciale internazionale su "La fusione transfrontaliera", relatore Prof. Avv. Matteo Rescigno). Avvocato iscritto all'Albo di...(continua)

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