Nomina di un esperto per la determinazione giudiziale del valore della quota in caso di recesso

In sede di nomina dell’esperto per la determinazione del valore della partecipazione in caso di recesso, il Tribunale non può procedere ad autorizzare la nomina di consulente di parte né a dettare la disciplina di svolgimento dell’incarico, fermo restando che l’esperto nominato, nella sua autonomia potrà procedimentalizzare le sequenze in cui verrà espletato l’incarico, consentendo alle parti di parteciparvi mediante un proprio consulente.

In ragione della ricostruzione del contenuto e delle finalità del procedimento la statuizione sulle spese che il tribunale è chiamato ad operare ha ad oggetto unicamente il compenso spettante all’esperto.

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Chiara Presciani

Chiara Presciani

Laurea in giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università degli studi di Bergamo Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale (XXIX ciclo) presso l'Università degli studi di Brescia. Avvocato iscritto all'Ordine di...(continua)

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