8 Marzo 2019

Non è affetta da invalidità la delibera assunta sulla base di voto determinante espressa da un socio il cui acquisto della quota sia stato, successivamente alla deliberazione, dichiarato invalido

Il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, indipendentemente dall’eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede né ad substantiam né ad probationem la forma scritta, che invero è necessaria non per la validità ed efficacia della cessione tra le parti, ma solo per la sua opponibilità alla società stessa, con la conseguenza che la prova dell’accordo, tra le parti, può essere data attraverso qualunque mezzo istruttorio, anche indiziario. Viceversa, la forma scritta -e, precisamente, l’atto pubblico o la scrittura privata con sottoscrizioni autenticate- è necessaria per potere eseguire il deposito dell’atto di trasferimento presso il Registro delle Imprese (forma integrativa o ad regularitatem); solo dal momento dell’iscrizione dell’atto il trasferimento infatti sarà efficace nei confronti dei terzi e della società, che è e rimane soggetto terzo ed estraneo al trasferimento.

Il trasferimento di quota di S.r.l. posto in essere in violazione di clausola statutaria di prelazione non è affetto da nullità, non ricorrendo alcuna ipotesi ex art. 1418 c.c., ma unicamente legittima il socio pretermesso a far valere l’inefficacia dell’atto nei confronti suoi e della società

In ipotesi di intestazione fiduciaria di quote di S.r.l., e quindi di interposizione reale, nei rapporti fra socio subentrante e società ed altri soci unico e formale intestatario è appunto il socio subentrante, rimanendo relegato al rapporto interno fra preteso fiduciante (socio uscente) e preteso fiduciario (socio subentrante) la regolamentazione in tema di esercizio dei diritti connessi e di eventuale retrocessione, attesa la duplicità di rapporti (uno esterno ed uno interno) che si vengono a porre in essere.

Nelle impugnazioni di delibere assembleari, legittimata passiva è solo ed esclusivamente la società, da cui invero promana la manifestazione di volontà in ipotesi viziata.

In caso di cessione di quote posta in essere in violazione di clausola di prelazione statutaria, che sia successivamente dichiarata inefficace, sino all’effettiva declaratoria di inefficacia del trasferimento di quote (con sentenza passata in giudicato) il socio è pienamente legittimato a partecipare alle assemblee e ad esprimere il voto, senza che ciò possa dar corso ad ipotesi di invalidità delle deliberazioni.

In ambito societario, la retroattività degli effetti delle sentenze di annullamento (passate in giudicato) non è assoluta, ma incontra dei limiti, anche al fine di garantire la certezza dei rapporti medio tempore sorti.

Al di fuori dell’ipotesi di sostituzione processuale contemplata dall’art. 2476, terzo comma, cod. civ., il socio non è legittimato ad agire in nome e per conto della società per farle ottenere un risarcimento del danno.

La società non è legittimata ad agire per far accertare il proprio scioglimento, spettando tale potere agli amministratori, ovvero ai soci ed ai sindaci; la relativa domanda giudiziale è pertanto inammissibile.

La causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea deve essere in prospettiva permanente e deve derivare dall’esistenza di fattori interni alla società, che impediscano appunto il normale svolgersi dell’attività assembleare ovvero rilevino il disinteresse dei soci in ordine allo svolgimento dell’attività sociale ed al conseguimento dell’oggetto sociale; quindi si tratta di verificare, caso per caso, le cause dello stallo, sulla base di una indagine di ampio respiro che prenda in considerazione l’intero quadro societario, in cui è maturata la crisi o il mancato funzionamento dell’organo assembleare, e che verifichi come sul contesto societario incida il contrasto fra i contrapposti gruppi di soci ovvero l’emerso disinteresse dei soci.

L’impossibilità di funzionamento dell’assemblea può risultare conclamata laddove sussistano contrapposti schieramenti paritetici di soci, che non consentano l’approvazione dei bilanci di esercizio e ogni altra deliberazione.

8 marzo 2019

Per visualizzare la sentenza devi effettuare login

Giuseppe Colombo

Giuseppe Colombo

Avvocato

Giuseppe Colombo, nato il 25 luglio 1990 a Como, svolge la professione di avvocato, collaborando con Grimaldi Studio Legale. Si è laureato, nell'aprile 2015, in giurisprudenza, specializzazione in diritto d'impresa,...(continua)

oppure usa questo QR code:
Scan the QR Code