27 Maggio 2015

Obblighi di collaborazione e concorrenza sleale

Gli obblighi di collaborazione, finalizzati a proteggere le posizioni della controparte negoziale senza imporre eccessivi sacrifici all’altra, impediscono nella fase finale del rapporto, che potrebbe essere la più problematica per gli ex contraenti, di porre in essere, ad esempio, condotte aggressive verso la clientela di controparte. Tali regole di comportamento non possono tuttavia divenire più pregnanti di quelle vigenti nel corso del rapporto (ove non vi era alcun vincolo di non concorrenza) e spingersi oltre un ragionevole lasso di tempo, sufficiente per un imprenditore di normale capacità organizzativa per ricostituire la propria rete di fornitori.

Non sussiste concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3, c.c., quando non siano dedotte e provate specifiche condotte contrarie alla correttezza professionale, quali ad esempio il sistematico contatto con la clientela di controparte, l’utilizzo indebito di informazioni assunte nel corso del rapporto, ovvero ancora politiche di ribasso dei prezzi rispetto a quelli praticate dall’ex controparte di un rapporto di fornitura allo scopo di estrometterla dal mercato.

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Maria Luigia Franceschelli

Maria Luigia Franceschelli

Associate

Dottorato di Ricerca in Proprietà Industriale, Università degli Studi di Milano Avvocato presso Hogan Lovells Studio Legale, IP team(continua)

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