Oneri probatori e legittimazione in materia di abuso di posizione dominante e di dipendenza economica
In materia di abuso di posizione dominante, l’inquadramento della causa tra le azioni c.d. stand alone comporta che l’attore, chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non possa giovarsi dell’accertamento contenuto in un provvedimento dell’autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell’assetto concorrenziale del mercato, ma debba esattamente individuare e dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi che concorrono a configurare l’illecito prospettato.
Anche sotto il profilo della dipendenza economica, non può ritenersi che possa essere demandato al giudizio di un tecnico, attraverso l’espletamento di una c.t.u. , l’accertamento dell’esistenza della posizione dominante. Benché nelle azioni con le quali si fanno valere illeciti antitrust gli oneri probatori risultino alleggeriti in capo all’attore, questi deve comunque dimostrare i fatti costitutivi della domanda.
L’infondatezza della pretesa non fa venir meno la legittimazione passiva della parte e comunque l’interesse alla pronuncia. Difatti, la legittimazione passiva va valutata in base alla prospettazione della domanda, dal momento che tale presupposto processuale consiste nella coincidenza tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque “violatore” di quel diritto. E ciò a prescindere dalla fondatezza nel merito della domanda.