2 Febbraio 2015

Opere di design e tutela di diritto d’autore

La cessazione della condotta illecita successivamente alla notificazione del ricorso cautelare non fa venire meno il periculum in mora e dunque l’interesse alla pronuncia di inibitoria, tenuto conto che non può escludersi che la violazione riprenda in un secondo momento. Parimenti ed a maggior ragione non sufficiente appare un generico impegno a desistere dal comportamento sanzionato.

La cessazione della materia del contendere può aver luogo solo quando le parti sottopongano al giudicante conclusioni conformi e non residuino dubbi o contrasti rispetto alla materia del contendere, dovendo inoltre la nuova situazione di fatto essere irreversibile

Occorre riconoscere la tutela del diritto di autore, fin dall’epoca della loro creazione, anche ad opere del design mai oggetto di alcuna registrazione precedente al 19.4.2001, posto che siano rispettati i requisiti (valore artistico e carattere creativo) per accedere a tale protezione.

Il requisito del valore artistico non implica che solo le forme dotate di speciale bellezza possano accedere alla tutela autorale, ma richiede che dette forme siano oggetto di un giudizio di valore volto a verificare che la sussistenza ed eventualmente il grado di “artisticità”, siano tali da permettere di classificare le medesime forme fra le espressioni dell’arte. Il carattere industriale e la riproduzione seriale e su larga scala di un’opera del disegno industriale non escluda né minimizza in alcun modo la presenza di valore artistico.

Al fine di dare un fondamento concreto ed il più possibile oggettivo alla valutazione circa la sussistenza del valore artistico, risulta particolarmente importante rilevare la percezione dell’opera agli occhi del pubblico e degli ambienti più specializzati nel settore tra cui il conferimento di particolari riconoscimenti, i quali devono essere considerati come indicatori oggettivi della sussistenza del valore artistico sin dalla creazione dell’opera, testimoniando una diffusa e consolidata opinione che colloca l’opera stessa nel novero delle opere d’arte, tutelabili dal diritto d’autore. Questo tipo di valutazione consente di eliminare il più possibile la minaccia che opinioni di gusto personale possano influenzare la scelta del giudice su questo tema, fornendo invero dei parametri più oggettivi a cui quest’ultimo può fare riferimento.

L’onere di provare la sussistenza del valore artistico incombe sul soggetto che reclama la tutela autorale.

Il carattere creativo di un’opera si concretizza nella novità dell’opera e nel pregio innovativo della stessa con riferimento all’epoca della sua creazione.

La contrarietà della nuova versione dell’art. 239 c.p.i. rispetto al diritto comunitario comporta la sua conseguente ed automatica disapplicazione in favore della versione precedente, che prevedendo un regime transitorio di soli cinque anni si può ritenere in conformità con quanto statuito dalla Direttiva n. 71/1998 e dalla Corte di Giustizia.

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