14 Giugno 2021

Opposizione alla revoca dello stato di liquidazione

Ai fini dell’opposizione alla revoca dello stato di liquidazione, non è necessario che il credito dell’opponente sia stato accertato in via definitiva, ma è sufficiente che l’opponente vanti una “mera ragione di credito”  (anteriore all’iscrizione della delibera di revoca dello stato di liquidazione) che possa essere pregiudicata, ancorché  contestata.

Il pregiudizio a carico del creditore deve reputarsi sussistente ogniqualvolta la società non disponga – all’esito della revoca – di un patrimonio quantomeno pari al capitale minimo richiesto dalla legge per il tipo sociale adottato, capitale minimo posto a presidio del soddisfacimento dei creditori. Pertanto, non costituisce elemento idoneo ad escludere il pregiudizio a carico del creditore la generica indicazione del subentro di nuovi soci investitori.

Il procedimento di opposizione promosso dai creditori avverso la revoca dello stato di liquidazione, a norma dell’art. 2487 ter cc, va considerato quale giudizio ordinario di cognizione.

 

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