15 Aprile 2015

Poteri del conservatore del registro delle imprese: controllo di regolarità formale e di corrispondenza dell’atto al modello legale (controllo di tipicità).

Il conservatore del registro delle imprese non ha il compito di sindacare la validità, sotto il profilo civilistico, del contenuto dei provvedimenti da iscrivere nel registro medesimo: egli è tenuto all’iscrizione obbligatoria previo esercizio del solo controllo di regolarità formale, senza possibilità di sindacarne la regolarità sostanziale demandata alla valutazione dell’autorità giudiziaria su impulso dei soggetti interessati e legittimati per legge. Per regolarità formale deve, peraltro, intendersi il controllo sui soli requisiti formali dell’atto (competenza dell’ufficio, provenienza e certezza giuridica della sottoscrizione, riconducibilità dell’atto da iscrivere al tipo legale, legittimazione alla presentazione dell’istanza di iscrizione). Esula dai poteri del conservatore – e, quindi, del giudice del registro – il controllo sul merito della lite tra i soci: così, una deliberazione deve essere considerata come validamente assunta finché non interviene la sua revoca in via giudiziale o stragiudiziale.

 
Il Conservatore deve, tuttavia, esercitare un potere di controllo di legittimità formale, dovendo accertare la corrispondenza dell’atto o del fatto del quale si chiede l’iscrizione a quello previsto dalla legge (c.d.  controllo  qualificatorio): si tratta del potere di accertare che l’atto o il fatto in parola integri gli estremi della fattispecie per cui è richiesta l’iscrizione e, quindi, che l’atto da iscrivere corrisponda al modello legale (c.d. controllo di tipicità).

Per visualizzare la sentenza devi effettuare login

oppure usa questo QR code:
Scan the QR Code