15 Gennaio 2018

Prescrizione quinquennale dell’azione di responsabilità contro gli amministratori, efficacia probatoria della sentenza penale di patteggiamento ed entità del danno risarcibile

L’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c., pur quando promossa dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento della oggettiva percepibilità, da parte dei creditori sociali, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti della società (e non anche dall’effettiva conoscenza di tale situazione da parte dei creditori). Sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza del dies a quo di decorrenza della prescrizione con la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull’amministratore la prova contraria della preesistenza al fallimento dello stato di incapienza patrimoniale attraverso la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza.

La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (c.d. “patteggiamento”) per i reati tributari compiuti dagli amministratori (nel caso di specie, pena poi dichiarata estinta per indulto) costituisce elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegarne le ragioni. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dell’efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile.

Il danno riferibile alla condotta colposa dell’amministratore, il quale non abbia provveduto al pagamento delle imposte, non coincide con l’importo dell’imposta il cui pagamento è stato omesso: il danno può essere ravvisato esclusivamente nelle sanzioni e negli interessi irrogati a seguito dell’accertamento compiuto dagli enti competenti. Il comportamento dell’amministratore, infatti, non incide sulla debenza o meno dell’imposta (la quale è dovuta in relazione ad altri presupposti), ma soltanto sugli aggravi (interessi e sanzioni) derivanti dall’omesso pagamento. Diversa è, però, la soluzione se l’amministratore sia responsabile, non tanto di non aver provveduto al pagamento delle imposte, bensì di aver creato un sistema che, a fronte di operazioni inesistenti, creava i presupposti per lucrare quegli importi che sarebbero stati dovuti a titolo d’imposta (nel caso di specie, il Tribunale ha affermato che la finalizzazione dell’attività della società ad appropriarsi del valore delle imposte consentiva di affermare che l’imposta costituiva di per sé il danno subito dalla società e dai creditori sociali).

Il risarcimento del danno cui sono tenuti, in solido tra loro, gli amministratori ed i sindaci, ai sensi degli artt. 2394 e 2476 c.c., dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio sociale danneggiato, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi al momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva.

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