Presupposti e criteri valutativi della contraffazione brevettuale per equivalenti (triple identity test)
In tema di anteriorità in materia brevettuale, ai sensi dell’art. 46 comma 2 c.p.i., l’arte nota, quale insieme di tutte le conoscenze accessibili, non è concetto circoscritto ai soli insegnamenti rinvenibili in brevetti validi: alla tecnica nota appartengono anche gli insegnamenti desumibili dall’esperto del ramo da pubblicazioni scientifiche, ovvero dal contenuto delle domande di brevetto già pubblicate, ovvero ancora contenute in titoli poi annullati o scaduti.
In materia di contraffazione brevettuale per equivalenti, è da escludere l’equivalenza laddove la soluzione del ritenuto contraffattore, nel raggiungere lo stesso scopo finale, presenti carattere di originalità, non banalità nè ripetitività nella prospettiva del tecnico medio.
Il triple identity test (function, way, result), tratto dalla giurisprudenza americana, costituisce criterio per valutare l’equivalenza e si articola nella verifica dei seguenti profili: se il prodotto accusato di contraffazione assolva alla stessa funzione, nello stesso modo e con le stesso risultato del brevetto azionato.
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Andrea Andolina
EditorAssociate Lawyer presso Clifford Chance, Milano. Collaboro dal 2014 con Giurisprudenza delle Imprese, per cui ho curato la Rassegna di Diritto Industriale realizzata nel 2017. Ho conseguito il Master (LLM) in...(continua)