15 Gennaio 2015

Previsione statutaria che subordina l’efficacia del trasferimento delle quote di srl all’iscrizione nel libro soci. Tutela d’urgenza del diritto di consultazione della documentazione sociale da parte del socio non amministratore.

Il primo comma dell’art. 2470 c.c. è norma avente natura cogente ed imperativa, il cui contenuto non è quindi derogabile dall’autonomia privata. Infatti, pur non potendosi escludere che i soci abbiano legittimamente la possibilità di istituire e prevedere la tenuta del libro soci anche solo per finalità pratiche, deve invece escludersi la possibilità di continuare a subordinare all’iscrizione nel libro soci, volontariamente istituito e tenuto dall’amministratore, l’efficacia, di fronte alla società, dell’atto di trasferimento di partecipazioni sociali.

 

Il diritto dei soci di srl che non partecipano all’amministrazione previsto dall’art. 2476, co. 2°, c.c. – strumentale all’esercizio del potere di controllo accordato al socio anche nell’interesse della società ed alla tutela dei propri diritti – attiene alla richiesta di informazioni ed alla consultazione di tutti i documenti relativi all’amministrazione della società, dal momento della relativa costituzione, e comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati, il tutto a spese del socio interessato e senza pregiudizio per la funzionalità dell’attività gestoria e per la riservatezza della documentazione stessa: è al riguardo notorio, come limite al potere di controllo, il riferimento al rispetto del principio di buona fede ed al divieto del c.d. abuso del diritto.

 

Il potere di controllo può essere esercitato, come del resto avviene normalmente e del tutto ragionevolmente, anche in via d’urgenza (nella specie, il diritto è stato azionato da un socio di minoranza di srl attraverso un ricorso ex art. 700 c.p.c.).

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