15 Dicembre 2016

Principio della ragione più liquida: rigetto nel merito di domanda risarcitoria per carente prospettazione del danno patito

Il “principio della ragione più liquida” – in forza del quale è possibile sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ex art. 276 c.p.c., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata – consente al giudice di pronunciare il rigetto di una domanda risarcitoria qualora si accerti che la prospettazione di danno svolta dall’attore appaia incongrua rispetto agli addebiti rivolti al convenuto, oltre che formulata del tutto genericamente e inammissibile perché illustrata solo nella difesa conclusionale.

Nel caso di società in house la ricorrenza del c.d. controllo analogo non può di per sé valere ad escludere -in via generale ed astratta- la rilevanza della organizzazione interna dell’ente secondo le regole civilistiche e, conseguentemente, la rilevanza -in termini risarcitori- della violazione da parte dei soggetti ricoprenti le diverse funzioni interne dei doveri connessi ai loro incarichi. Pertanto, l’eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva sollevata dal revisore convenuto, basata sulla situazione in house della società conseguente al controllo analogo esercitato su di essa dal socio unico ente territoriale, deve ritenersi infondata.

La sospensione necessaria del processo, ove non imposta da specifiche disposizioni di legge, ha per fondamento non solo l’indispensabilità logica dell’antecedente avente carattere pregiudiziale, ma anche l’indispensabilità giuridica, nel senso che l’antecedente logico venga postulato con efficacia di giudicato, per evitare un possibile conflitto tra giudicati. Tale è lo scopo della norma di cui all’articolo 295 c.p.c., che può trovare applicazione solo quando, in altro giudizio, deve essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico e non quando sussista solo una questione pregiudiziale in senso logico.

Per visualizzare la sentenza devi effettuare login

oppure usa questo QR code:
Scan the QR Code