28 Novembre 2017

Qualificazione dei versamenti eseguiti dal socio in favore della società. Richiesta del socio erogante di fissazione di un termine da parte del giudice per la restituzione del finanziamento

I versamenti effettuati dai soci nei confronti di una società di capitali possono consistere o in veri e propri finanziamenti o in conferimenti (od apporti). I primi costituiscono prestiti o mutui alla società e si caratterizzano per il fatto che non hanno una destinazione definitiva, vincolata al fine della ricostruzione o dell’aumento del capitale sociale, e che i soci non rinunciano alla restituzione delle somme erogate alla scadenza dei relativi contratti. I secondi, invece, sono caratterizzati dal fatto che i soci eroganti rinunciano a pretenderne la restituzione, talché le somme versate rimangono definitivamente acquisite al patrimonio della società, dando luogo alla costituzione di riserve.

L’accoglimento della domanda con la quale il socio di una società di capitali chieda la condanna della società alla restituzione delle somme in precedenza versatele, richiede la prova che il versamento sia stato eseguito per un titolo che giustifichi la pretesa di restituzione. Detta prova deve essere tratta, mediante interpretazione della volontà negoziale delle parti, non già dalla denominazione con la quale il versamento è stato registrato nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui, concretamente, è stato regolato ed attuato il rapporto. Qualora il versamento sia stato eseguito a titolo di apporto del socio al patrimonio di rischio dell’impresa collettiva si configura un contratto atipico di conferimento di capitale, talché il diritto alla restituzione, prima ed al di fuori del procedimento di liquidazione della società, sussiste solo se il conferimento sia stato risolutivamente condizionato alla mancata, successiva, deliberazione assembleare di aumento del capitale nominale della società e tale deliberazione non sia intervenuta entro il termine stabilito dalle parti o fissato dal giudice.

L’erogazione di finanziamenti veri e propri in favore della società partecipata è rimessa alla determinazione del singolo socio finanziatore che a tanto non può ritenersi obbligato da una deliberazione dell’assemblea pur assunta a maggioranza, ma senza il suo consenso. Nel caso in cui la decisione di erogare un finanziamento in favore della società partecipata sia assunta in seno all’assemblea, il voto favorevole espresso da ciascun socio può riguardarsi come manifestazione della volontà del singolo di accettare la richiesta di finanziamento formulata dall’amministratore e di disporre di risorse personali in favore della società.

Le previsioni della deliberazione assembleare in merito a termini, condizioni e modalità di rimborso dei finanziamenti costituiscono contenuto dell’accordo tra il singolo socio consenziente e la società beneficiaria dei finanziamenti, vincolante per entrambe le parti del rapporto di mutuo. Laddove le parti abbiano subordinato il rimborso del finanziamento soci ad una previa deliberazione assembleare,  da assumersi tenendo conto della compatibilità del rimborso con le esigenze finanziarie della società beneficiaria, non può darsi seguito alla richiesta di fissazione di un termine per la restituzione del finanziamento, ex art. 1183 cod. civ., in carenza della prova dell’avveramento delle condizioni richieste per l’esigibilità del rimborso.

 

Per visualizzare la sentenza devi effettuare login

oppure usa questo QR code:
Scan the QR Code