9 Novembre 2015

Responsabilità degli amministratori di s.r.l. per violazione dell’art. 2486 c.c.

E’ illegittima ex art. 2486 c.c. la prosecuzione dell’ordinaria attività d’impresa da parte degli amministratori di s.r.l., qualora dal bilancio emerga la integrale perdita del capitale sociale e i soci non pongano rimedio al deficit patrimoniale della società.

Il danno risarcibile nelle azioni di responsabilità per illegittima e prolungata prosecuzione dell’attività d’impresa dopo la perdita integrale del capitale sociale, in caso di omessa o irregolare tenuta della contabilità, deve determinarsi in via equitativa applicando il metodo della differenza dei c.d. netti patrimoniali.

La nomina ad amministratore formale è titolo sufficiente a rendere applicabili le norme che prevedono obblighi e responsabilità per gli amministratori di società di capitali.

Colui che eserciti effettivamente e stabilmente un’attività amministrativa corrispondente in fatto a quella di competenza dell’amministratore di diritto, è soggetto agli obblighi e alle responsabilità inerenti alla funzione amministrativa di società di capitali in qualità di amministratore di fatto.

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