23 Gennaio 2017

Responsabilità degli organi di gestione e controllo di s.p.a. per violazione del divieto di compiere nuove operazioni ex art. 2449 c.c. (previgente) in presenza di una causa di scioglimento: onere della prova e quantificazione del danno risarcibile

La valutazione della violazione del divieto di intraprendere nuove operazioni previsto dal previgente art. 2449 c.c. a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, analogamente a quanto è oggi a dirsi con riguardo al dovere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale sancito dall’art. 2486 c.c., non ha ad oggetto il compimento di singole iniziative imprenditoriali, bensì l’assunzione di rischio di impresa connaturato (anche) alla “prosecuzione” di una ordinaria attività sociale in alternativa all’immediato avvio di una fase liquidatoria, con le relative cautele e cadenze.

Il trasferimento dell’azione di responsabilità intentata nei confronti di taluni degli originari convenuti nel procedimento penale promosso a carico di questi in relazione alle funzioni gestorie o di controllo dagli stessi svolte ex art. 75 c.p.p. non dà luogo all’estinzione del giudizio civile instaurato nei confronti degli altri amministratori e sindaci ai sensi degli artt. 2393 e 2394 c.c., non configurando, tale giudizio, una ipotesi di litisconsorzio necessario.

Il termine prescrizionale relativo all’esercizio dell’azione di responsabilità prevista dall’art. 2394 c.c. non decorre dal momento del verificarsi di una situazione di insufficienza del patrimonio sociale ovvero degli ulteriori eventi pregiudizievoli riconducibili alla illecita prosecuzione dell’attività d’impresa; bensì dal momento, eventualmente distinto e successivo, in cui tali circostanze risultino conoscibili ai terzi secondo l’ordinaria diligenza.

Qualora il danno da indebita prosecuzione dell’attività sociale in presenza di una causa di scioglimento sia quantificato mediante il criterio equitativo della c.d. “differenza dei netti patrimoniali”, l’individuazione dei dati posti a fondamento del confronto, integrando la prova del danno per cui viene avanzata la richiesta di risarcimento, è sottoposta agli ordinari principi in materia di deduzione e di prova dei fatti costitutivi della pretesa esercitata, con onere gravante sull’attore.

Ai fini della prova del danno da indebita prosecuzione dell’attività sociale in presenza di una causa di scioglimento mediante il criterio della c.d. “differenza dei netti patrimoniali”, il confronto tra le situazioni patrimoniali, avendo ad oggetto non già “dati oggettivi” ma “valori stimati”, deve avvenire secondo criteri di valutazione omogenei (nella specie, il Fallimento attore ha formulato la propria richiesta risarcitoria in misura corrispondente all’incremento del deficit patrimoniale della fallita tra la data della asserita perdita del capitale minimo e la data della dichiarazione di insolvenza calcolato confrontando, da un lato, i valori desunti dai bilanci di esercizio redatti secondo criteri di continuità aziendale e, dall’altro, valori  risultanti dallo stato passivo fallimentare; senza, peraltro, che, a tale ultimo riguardo, sia stata offerta alcuna prova in ordine alla determinazione dell’importo complessivo e, in particolare, alle modalità di formazione dello stato passivo e di stima dell’attivo).

Ai fini della determinazione del danno da indebita prosecuzione dell’attività sociale in presenza di una causa di scioglimento, vengono in rilievo unicamente le perdite causalmente riconducibili a tale ultima condotta e, dunque, gli esiti degli atti posti in essere in epoca successiva al momento dello scioglimento che siano oggetto di specifica contestazione; dovendosi, d’altro canto, escludere la possibilità di far ricorso a criteri genericamente equitativi e/o probabilistici (nella specie, essendo la perdita riconducibile alla svalutazione di crediti risultanti dal bilancio, avrebbero dovuto essere dedotte e documentate le operazioni economiche da cui i crediti in parola traevano origine).

Nella determinazione della entità del danno complessivamente risarcibile in sede di azione di responsabilità esercitata ex art. 2393-bis c.c. e 146 l.f. dalla curatela fallimentare, occorre distinguere tra pregiudizio rilevante ai fini, da un lato, dell’azione ex art. 2394 c.c. e, dall’altro, dell’azione sociale di cui all’art. 2393 c.c.; ciò in quanto, in relazione alla prima azione, si ha esclusivo riguardo al deficit patrimoniale emergente alla data della dichiarazione di insolvenza, mentre, in relazione alla seconda, potrebbero astrattamente venire in rilievo anche le perdite (pur sempre ascrivibili ad una indebita prosecuzione della attività sociale) poi “coperte” da successivi aumenti di capitale che abbiano temporaneamente consentito un ritorno in bonis della fallita. Ne deriva, peraltro, in caso di pluralità di convenuti che dovessero rispondere delle contestazioni mosse dalla curatela per un arco limitato di tempo, la necessità di procedere ad una separata verifica delle condizioni di esercizio delle azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c., in particolare sotto il profilo dell’eventuale decorso dei distinti termini di prescrizione.

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