Responsabilità del direttore generale di S.r.l. per mancata convocazione dell’assemblea
Il direttore generale di una S.r.l. non può essere ritenuto responsabile per la mancata convocazione dell’assemblea per la riduzione e l’aumento del capitale sociale, o per l’accertamento della causa di scioglimento, ex artt. 2482-ter, 2484 e 2485 c.c., riferendosi tali disposizioni esclusivamente agli amministratori.
L’art. 2396 c.c. non è applicabile a tale tipo societario, non essendo richiamato in materia di S.r.l.
L’incompletezza e l’inattendibilità delle scritture contabili non può essere ritenuta ex se fonte di responsabilità per gli amministratori, essendo necessario rilevare un pregiudizio al patrimonio sociale potenzialmente ricollegabile a tale violazione in termini di lucro cessante e danno emergente.
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Alessandra Zappulla
Laureata presso l'Università di Roma "La Sapienza" con votazione 108/110. Attualmente iscritta al Registro Praticanti dell'Ordine degli Avvocati di Milano.(continua)