8 Ottobre 2013

Revoca del liquidatore per giusta causa e tutela cautelare

Ai sensi dell’art. 2487, ult. co., c.c., costituisce giusta causa di revoca la condotta del liquidatore che ha posto in essere un atto di gestione in palese violazione dei poteri conferitigli dalla delibera assembleare di nomina, tale da compromettere il rapporto fiduciario che lega la società al liquidatore e quest’ultimo ai soci.

Il giudizio instaurato su istanza dei soci ha natura conteziosa e verte sull’accertamento della permanenza del rapporto fiduciario e della sopravvenienza della giusta causa per lo scioglimento del mandato.

Qualora l’iniziativa del liquidatore sia idonea ad accentuare contrasti interni alla compagine sociale e così a provocare un rischio di stallo decisionale, è ammissibile l’esperimento della tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. al fine di evitare che la durata del procedimento ordinario di cognizione possa frustrare l’ordinato funzionamento della società in fase di liquidazione.

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gabriele.scaglia

gabriele.scaglia

Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto...(continua)

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