11 Giugno 2015

Richiesta di sequestro conservativo nei confronti di più condebitori in solido e prospettazione del periculum

Poiché l’obbligazione solidale dà luogo ad un’unica situazione giuridica passiva facente capo a più soggetti e non ad una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti ed autonomi (essendo una la prestazione dedotta in giudizio), ai fini della concessione del sequestro conservativo deve prendersi in considerazione la valutazione complessiva del temuto pericolo con riguardo a tutti i debitori tenuti in solido. Ne consegue che non può concedersi il sequestro conservativo in corso di causa in favore del creditore di obbligazione solidale nei confronti di alcuni soltanto dei debitori convenuti, gli unici in ordine ai quali sia stata provata la sussistenza del requisito del periculum in mora (nella specie, il Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare proposta nell’ambito di un giudizio di merito introdotto per ottenere la condanna solidale di una serie di condebitori al risarcimento di danni ai sensi degli art. 2497 c.c. e 9 l. 192/1998).

 

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