Risarcimento del danno da investimento del titolo azionario
Una indebita sopravvalutazione del titolo sul mercato può condurre al risarcimento del danno patito dall’azionista perché egli, fidando sulla veridicità delle comunicazioni diffuse, avrebbe acquistato ciò che diversamente non avrebbe acquistato, quantomeno a quei prezzi.
Condizioni per la configurabilità di in un siffatto danno sono:
1. che vi sia stata una falsa rappresentazione della realtà contabile sociale tale da ingenerare una sovrastima del valore delle azioni nel mercato ed in particolare negli investitori, i quali non si fondano tuttavia sulle sole dichiarazioni sociali, ma su un insieme di informazioni tra i quali principalmente i corsi di borsa, al di là degli atti ufficiali;
2. che queste false dichiarazioni siano tali da influenzare il valore di mercato;
3. che l’acquirente sia stato determinato all’acquisto per queste false dichiarazioni.
Laddove risulti che l’azionista non abbia tenuto conto della relazione della società di revisione che evidenziava le anomalie contenute nel bilancio consolidato, non può il suo acquisto dirsi fuorviato dalle dichiarazioni degli amministratori e di conseguenza non può procedersi al risarcimento del danno nei suoi confronti. Se inoltre l’acquisto del titolo è avvenuto successivamente alla pubblicazione del bilancio, che già secondo l’azionista stesso avrebbe fatto emergere la perdita di valore del titolo, che effettivamente c’è stata, non può ammettersi risarcimento del danno.
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Giovanni Battista Barillà
Professore Associato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bologna, Avvocato in Bologna, è autore di articoli e monografie in materia di diritto commerciale...(continua)