Risoluzione del contratto di cessione d’azienda: clausola risolutiva espressa ed eccezione d’inadempimento

In sede di accertamento giudiziale dell’avvenuta risoluzione di diritto del contratto per effetto della clausola risolutiva espressa contrattualmente pattuita ex art. 1456 c.c., qualora il convenuto abbia sollevato un’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., al fine di stabilire su quale fra i contraenti debba ricadere l’inadempimento colpevole, giustificativo dell’inadempimento dell’altro, il giudice deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti che, al di là del pur necessario riferimento all’elemento cronologico degli stessi, si basi sul loro rapporto di dipendenza e sul concetto di proporzionalità, tenendo conto altresì della funzione socio-economica del contratto.

Il rifiuto di adempiere, se legittimo ex art. 1460 c.c., preclude alla controparte non solo la possibilità di proporre domanda di risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c., ma anche quella di avvalersi della clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), la cui operatività, pur prescindendo dal parametro della gravità dell’inadempimento ex art. 1455 c.c., presuppone comunque l’imputabilità dello stesso. Ne deriva che l’eccezione di inadempimento deve essere valutata con pregiudizialità logica rispetto all’avverarsi degli effetti risolutivi, normalmente automatici, discendenti dalla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c..

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