6 Aprile 2018

Scrittura privata non autenticata, ma riconosciuta in giudizio, e deposito presso il Registro delle Imprese

Requisito necessario e sufficiente perché una scrittura privata di trasferimento di quote di s.r.l. possa essere depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese, con effetti pubblicitari erga omnes è l’autenticazione delle sottoscrizioni ai sensi dell’art. 2470 c.c.

La scrittura privata, munita di data certa ma non autenticata, con cui si trasferiscano quote di s.r.l. può essere parificata alla scrittura autenticata, ai fini del deposito ex art. 2470, comma 2, c.c., laddove essa sia prodotta in giudizio da un contraente nei confronti dell’altro e questi rimanga contumace, poiché da ciò consegue, ex art. 215 co. 1° n. 1 c.p.c. e 2702 c.c., l’effetto legale tipico del riconoscimento tacito di entrambe le sottoscrizioni, cui l’autenticazione ad opera del pubblico ufficiale abilitato è ex lege parificata (art. 2703 co. 1° c.c.).

Nessun inadempimento può essere imputato al Conservatore del Registro delle Imprese che si rifiuti di procedere all’iscrizione di un trasferimento di quote di s.r.l. non avente le caratteristiche a tal fine richieste dall’art. 2470 co. 2° c.c.

E’ onere dell’amministratore di s.r.l. provvedere all’iscrizione dell’atto di trasferimento quote della società medesima che, privo di sottoscrizione autenticata, sia riconosciuto in giudizio tra i contraenti. In caso d’inerzia dell’amministratore, il socio che ne abbia interesse può provvedere da sé in via surrogatoria all’iscrizione.

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Giuseppe Colombo

Giuseppe Colombo

Avvocato

Giuseppe Colombo, nato il 25 luglio 1990 a Como, svolge la professione di avvocato, collaborando con Grimaldi Studio Legale. Si è laureato, nell'aprile 2015, in giurisprudenza, specializzazione in diritto d'impresa,...(continua)

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