14 Gennaio 2016

Sequestro di quote sociali e competenza per territorio

Con riguardo a un giudizio cautelare promosso per il sequestro giudiziario di alcune quote sociali, è incompetente per territorio: (i) il tribunale di un luogo diverso da quello in cui il resistente ha la residenza, la dimora o il domicilio (art. 18 c.p.c.); (ii) il tribunale che sarebbe competente per le controversie tra soci afferenti al rapporto sociale (art. 23 c.p.c.), atteso che il sequestro è strumentale a garantire l’attuazione di un obbligo di trasferimento della quota contenuto in una dichiarazione unilaterale privata, estranea al contratto sociale.

In tal caso è competente, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., il tribunale del luogo in cui è sorta l’obbligazione (id est in cui si è perfezionata la dichiarazione fonte dell’obbligazione) o del luogo in cui la prestazione va eseguita.

Qualora l’obbligo consista nella prestazione del consenso al trasferimento della quota sociale, il luogo in cui l’obbligazione va eseguita ai sensi dell’art. 20 c.p.c. coincide col domicilio del debitore (art. 1182, co. 4, c.c.).

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gabriele.scaglia

gabriele.scaglia

Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto...(continua)

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