23 Febbraio 2018

Sequestro giudiziario e intestazione fiduciaria di quote

Il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. rappresenta uno strumento processuale «finalizzato alla tutela di una ragione restitutoria e non (genericamente) creditoria», garantendo la «custodia» e la «gestione temporanea» di «beni mobili» (tra cui devono essere senz’alto annoverate anche le quote di partecipazione al capitale di una società a responsabilità limitata) dei quali «è controversa la proprietà o il possesso».

Deve considerarsi pacifico che l’intestazione fiduciaria di quote di s.r.l. – al contrario di quella meramente simulata – integri «gli estremi dell’interposizione reale di persona», sicché il fiduciario acquista la piena titolarità delle stesse. Ne consegue che tutti gli atti dispositivi posti in essere dall’interposto sono opponibili al fiduciante, il quale potrà semplicemente chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti. Ne discende che il preteso fiduciante non può invocare la tutela del sequestro giudiziario avverso il terzo cessionario dal preteso fiduciario dal momento che il fiduciante non ha nei confronti di quest’ultimo alcuna azione di ripetizione per ottenere la retrocessione delle quote.

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Enrico Rino Restelli

Enrico Rino Restelli

Avvocato e dottore di ricerca in diritto societario e diritto dei mercati finanziari(continua)

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