8 Febbraio 2017

Società e atti a titolo gratuito. Presupposti della sospensione dell’esecuzione di deliberazione assembleare di S.r.l.

In difetto di specifiche limitazioni stabilite dalla legge la capacità giuridica e di agire delle società lucrative deve considerarsi di portata ampia e generale, tale per cui le medesime società possono porre in essere qualsiasi atto o rapporto giuridico – ivi compresi gli atti a titolo gratuito o per spirito di liberalità ancorché esuli od ecceda od, anche, tradisca lo scopo lucrativo perseguito, dovendosi ritenere che l’oggetto sociale costituisca solamente un limite al potere deliberativo e rappresentativo degli organi societari, la cui violazione non determina la nullità dell’atto, né la sua inefficacia, ma, eventualmente, la responsabilità degli amministratori che lo hanno compiuto.

In forza del novellato disposto dell’art. 2378 c.c., alla sospensione è dato pervenire solo allorquando, all’esito del “giudizio comparativo” previsto dalla predetta norma, risulti che il pregiudizio che subirebbe il ricorrente per effetto dell’esecuzione della deliberazione è di maggior peso rispetto al nocumento derivante alla società dal, sia pur provvisorio, “congelamento” degli effetti della delibera.

L’utile accesso al rimedio della sospensione ex art. 2378 c.c. è ipotizzabile solo in relazione a quelle deliberazioni che richiedano un’attività esecutiva e che, comunque, non siano state già interamente eseguite; e tanto anche in considerazione del fatto che al Giudice investito di un’istanza ex art. 2378, III co., c.c. è dato sospendere la deliberazione assembleare impugnata, ma non anche rimuovere gli effetti che questa abbia già eventualmente prodotto.

L’annullamento della delibera adottata da una società di capitali – ai sensi dell’art. 2373 c.c. ovvero dell’art. 2479 ter II co., c.c. – richiede, oltre, all’esistenza del conflitto di interessi, due distinte condizioni, che devono sussistere entrambe: la decisività del voto espresso dal socio in conflitto di interessi e la dannosità, almeno potenziale, della deliberazione medesima per la società. Per l’annullamento della delibera, è, pertanto, irrilevante che la medesima consenta al socio il conseguimento di un suo personale interesse, se, nel contempo, non risulti pregiudicato l’interesse sociale. In altri termini, il vizio rilevante ai fini dell’annullamento, ex artt. 2373 o 2479 ter, II co., c.c., di una deliberazione assembleare ricorre solo nel caso in cui la deliberazione medesima sia diretta al soddisfacimento di interessi extrasociali, in danno della società.

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