23 Settembre 2019

Socio s.a.s. irreperibile. Ammessa la liquidazione giudiziale

L’irreperibilità di uno dei due soci della s.a.s. e il disinteresse di entrambi a proseguire l’attività sociale è equiparabile a uno dei motivi di scioglimento della società ex art. 2272 n.2 cod.civ e, pertanto, giustifica l’adozione del provvedimento giudiziale di messa in liquidazione della società.

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Leonardo Angelastri

Leonardo Angelastri

Avvocato specializzato in diritto societario, concorsuale e ip.(continua)

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