7 Maggio 2013

Storno di dipendenti, concorrenza parassitaria e tutela del marchio debole

Deve escludersi la competenza delle sezioni specializzate per le sole controversie in materia di concorrenza sleale che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale (nella specie, la denominazione sociale e l’insegna). Perché lo storno di dipendenti di un’impresa costituisca atto di concorrenza sleale ex art 2598 n. 3 c.c., tale manovra deve non solo essere idonea a danneggiare l’impresa concorrente, ma deve essere altresì sorretta da un intento diverso e ulteriore rispetto a quello di rafforzare la propria competitività sul mercato, acquisendo valide risorse per concorrere anche con l’azienda antagonista; deve cioè essere presente un “animus nocendi”, ossia l’intenzione di procurarsi un vantaggio diverso e ulteriore rispetto a quello semplicemente apportato dalla traslazione delle risorse nella sua sfera operativa, e cioè quello di conseguire un c.d. pregiudizio differenziale, ossia la disgregazione dell’azienda della concorrente. Non possono fungere da valido marchio, né costituire altro segno distintivo, termini del tutto generici e descrittivi del tipo di attività commerciale esercitata. Il marchio c.d. “debole” gode di una tutela meno intensa rispetto al marchio c.d. “forte” in quanto, nel primo caso, anche lievi modificazioni o aggiunte sono idonee ad escludere la confondibilitá del segno distintivo. La concorrenza parassitaria consiste in una condotta di imitazione sistematica delle iniziative imprenditoriali del concorrente, non riconducibile per assenza di confondibilità alla fattispecie di cui all’art. 2598, n. 1 ma che integra contrasto con i principi della correttezza professionale di cui all’art. 2598 n. 3, in quanto costituente mezzo per lo sfruttamento sistematico del lavoro e della creatività altrui. La copiatura sistematica della modulistica di un’impresa concorrente è sufficiente ad integrare gli estremi di un atto di concorrenza sleale parassitaria ex art 2598 n. 3 c.c., in quanto si presume che l’autore di tale condotta acquisisca un vantaggio competitivo sul mercato, facendo proprio il frutto delle esperienze commerciali maturate nel tempo dalla concorrente.

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Giorgio Grossi

Giorgio Grossi

Amministratore

Avvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale dell'Università...(continua)

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