Sul valore probatorio delle scritture contabili e sulla tempestiva impugnazione di una delibera adottata in conflitto di interessi
Premesso che le scritture contabili sono redatte dall’organo gestorio, spetta all’amministratore, secondo le regole di riparto dell’onere probatorio, ai sensi dell’art. 2697 c.c., dimostrare che secondo la contabilità sociale le somme annotate nelle scritture contabili (come giroconto a suo favore) sono state utilizzate per il perseguimento di scopi sociali.
La mancata tempestiva impugnazione della delibera nei termini di legge impedisce alla società di attribuire rilevanza, in via di eccezione, all’asserito vizio di validità della deliberazione [nella specie di attribuzione di compensi all’amministratore].
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Ines Argentino
Laureata con lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bergamo, con tesi in diritto commerciale in materia di validità delle clausole put a prezzo predefinito. Dottoranda presso l'Università degli...(continua)