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Azione diretta all’accertamento di autenticità di un’opera del pittore Lucio Fontana

Il nostro ordinamento non riconosce un’azione generale di mero accertamento diretta a verificare la riconducibilità di un’opera artistica alla mano del suo autore. Siffatta tutela specifica viene espressamente configurata solo in capo a quest’ultimo, cui si accorda in ogni caso il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, e ad ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione (art. 20, c. 1, L. 633/1941, c.d. “Legge sul diritto d’Autore.”) nonché l’esercizio di azioni accertamento e di interdizione (artt. 156 e ss. l.d.a.) nelle ipotesi di falsa attribuzione, cui conseguono anche rilevanti risvolti penali.

In giurisprudenza sono, invero, rinvenibili diverse pronunce in cui è stata verificata, in corso di causa, l’autenticità di opere d’arte, sia mediante l’esperimento di consulenze tecniche d’ufficio, sia a seguito della valutazione complessiva di diversi elementi probatori (quali, ad esempio, expertise stragiudiziali o prove testimoniali). Tuttavia, ad eccezione di pochi esempi isolati, in tali fattispecie l’attività accertativa non risultava mai fine a sé stessa, bensì si poneva sempre come strumentale alla soddisfazione di un’ulteriore pretesa (per l’appunto diversa dal mero riconoscimento della paternità dell’opera d’arte oggetto del giudizio), nascente da un diverso rapporto giuridico esistente. Le pronunce in cui si rinvengono accertamenti incidentali di questo tipo riguardano, infatti, le ipotesi di acquisto e vendita di opere d’arte, rispetto alla quali siano successivamente intervenute valutazioni di inautenticità da parte di terzi soggetti.

23 Novembre 2020

Inammissibilità della domanda di mero accertamento della responsabilità per danni arrecati dagli amministratori alla società per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.

La mancata reiterazione in sede di udienza di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti conclusivi della domanda di condanna al risarcimento del danno, originariamente formulata nell’atto di citazione dalla società e dal socio nei confronti degli amministratori giudiziali e degli amministratori sociali, comporta l’abbandono della domanda medesima, giacché le parole “accertare la responsabilità al risarcimento del danno” nell’ambito di un atto processuale civile non possono assumere il valore semantico di “condanna al risarcimento del danno”. Sicché, la totale assenza di un esplicito riferimento all’interesse ripristinatorio e recuperatorio del danno lamentato nelle difese conclusive attoree evidenzia una sopraggiunta volontà di proporre unicamente una domanda di mero accertamento della responsabilità dei convenuti e non, anche, quella di condanna.

Se il diritto inizialmente dedotto in giudizio è di tipo risarcitorio, non è oggettivamente apprezzabile un sopraggiunto interesse alla sola affermazione della responsabilità senza condanna al risarcimento stesso. È, infatti, inammissibile per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. la domanda di mero accertamento della responsabilità per danni formulata dalla società e dal socio nei confronti degli amministratori giudiziali e degli amministratori sociali atteso che il mero accertamento della responsabilità rispetto ad un diritto risarcitorio, non è idoneo a consentire agli attori stessi di conseguire un vantaggio giuridicamente concreto e oggettivamente valutabile. Tale diritto, infatti, può essere soddisfatto solo con un’azione recuperatoria risarcitoria dove l’accertamento della lesione e la quantificazione del danno causalmente collegato alla condotta dei convenuti costituiscono elementi della fattispecie di responsabilità risarcitoria.