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20 Settembre 2021

Scioglimento della società per irreperibilità del socio amministratore

In caso di società di persone costituita da soli due soci, allorché lo statuto attribuisca il compimento degli atti di ordinaria amministrazione ai soci amministratori congiuntamente, la protratta irreperibilità di uno dei soci amministratori è idonea ad integrare una causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2272, secondo comma, c.c., in quanto, determinando di fatto l’inattività dell’organo sociale, causa l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale.

12 Luglio 2021

Responsabilità dell’amministratore per illegittima prosecuzione dell’attività d’impresa

Il curatore fallimentare che intenda far valere la responsabilità dell’amministratore per non aver accertato la causa di scioglimento della società ex art. 2484, n. 4 c.c., relativa alla riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale, e per aver proseguito l’esercizio dell’attività produttiva con finalità non meramente conservative, in violazione dell’art. 2486 c.c., deve allegare e provare che, successivamente alla perdita del capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali connotate dall’assunzione di un nuovo rischio economico-commerciale, compiute al di fuori di una logica meramente conservativa, individuando siffatte iniziative e le conseguenze negative che ne sono derivate sul piano del depauperamento del patrimonio sociale.

31 Agosto 2020

Integrale erosione del capitale sociale, rapporto di fornitura alla società creditrice e responsabilità nei confronti della medesima

Al fine di determinare la responsabilità dell’amministratore e riconoscere al terzo il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2395 c.c. è necessario provare non solo la condotta illecita dell’amministrazione (ravvisabile, nel caso di specie, nell’asserito presunto ritardo nell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2384 c.c. al verificarsi della causa di scioglimento dell’azzeramento del capitale sociale) ma è necessario altresì provare l’entità del danno subito.
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23 Settembre 2019

Socio s.a.s. irreperibile. Ammessa la liquidazione giudiziale

L’irreperibilità di uno dei due soci della s.a.s. e il disinteresse di entrambi a proseguire l’attività sociale è equiparabile a uno dei motivi di scioglimento della società ex art. 2272 n.2 cod.civ e, pertanto, giustifica l’adozione del provvedimento giudiziale di messa in liquidazione della società.

17 Giugno 2019

Determinazione del danno in caso di prosecuzione dell’attività al verificarsi di una causa di scioglimento

Per la determinazione del danno causato dalla violazione del divieto di prosecuzione dell’attività in seguito al verificarsi di una causa di scioglimento, il criterio a cui fare riferimento è quello della cd. differenza dei netti patrimoniali. Con tale criterio, il danno viene calcolato come differenza tra i patrimoni netti individuati nel momento in cui si verifica la causa di scioglimento e nel momento del passaggio alla fase di liquidazione (ovvero della dichiarazione di fallimento). In questo modo, il metodo adottato rispetta il nesso di causalità tra il comportamento illegittimo e la produzione del danno, in quanto il dato iniziale – costituito dal patrimonio netto alla data del verificarsi della causa di scioglimento – risulta comprensivo anche delle perdite causate dalla gestione precedente al verificarsi della causa di scioglimento che, in tal modo, non vengono poste a carico della gestione dell’amministratore in relazione al quale viene valutato il comportamento. Il danno in termini di perdita incrementale netta, infatti, consente di apprezzare in via sintetica ma plausibile l’effettiva diminuzione subita dal patrimonio della società per effetto della ritardata liquidazione.

8 Marzo 2019

Non è affetta da invalidità la delibera assunta sulla base di voto determinante espressa da un socio il cui acquisto della quota sia stato, successivamente alla deliberazione, dichiarato invalido

Il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, indipendentemente dall’eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede né ad substantiam né ad probationem la forma scritta, che invero è necessaria non per la validità ed efficacia della cessione tra le parti, ma solo per la sua opponibilità alla società stessa, con la conseguenza che la prova dell’accordo, tra le parti, può essere data attraverso qualunque mezzo istruttorio, anche indiziario. Viceversa, la forma scritta -e, precisamente, l’atto pubblico o la scrittura privata con sottoscrizioni autenticate- è necessaria per potere eseguire il deposito dell’atto di trasferimento presso il Registro delle Imprese (forma integrativa o ad regularitatem); solo dal momento dell’iscrizione dell’atto il trasferimento infatti sarà efficace nei confronti dei terzi e della società, che è e rimane soggetto terzo ed estraneo al trasferimento. [ LEGGI TUTTO ]

23 Novembre 2017

Scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea

Il procedimento volto all’accertamento della sussistenza di una causa di scioglimento ha natura di volontaria giurisdizione e non contenziosa. Pertanto, da luogo alla pronuncia di scioglimento e di nomina dei liquidatori anche quando la causa di scioglimento sia dovuta al comportamento del ricorrente medesimo. [ LEGGI TUTTO ]

3 Ottobre 2017

Mancata adozione da parte dei sindaci degli “opportuni provvedimenti” al verificarsi di una causa di scioglimento della società

La colpevole omissione dell’attività di controllo e vigilanza imposta dalla legge all’organo sindacale, che consenta all’organo amministrativo di proseguire illecitamente l’attività di impresa pur essendosi verificata una causa di scioglimento della società senza adottare gli strumenti predisposti dalla legge (con particolare riguardo al ricorso ex art. 2485 c.c. per l’accertamento della causa di scioglimento o alla denuncia ex art. 2409 c.c.), fa sorgere in capo ai sindaci la responsabilità solidale con gli amministratori per i danni patrimoniali causati.

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1 Febbraio 2017

Poteri di accertamento del tribunale in sede di volontaria giurisdizione in ordine alla causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, n. 3 c.c.

Ai fini del superamento della situazione prevista dall’art. 2484 n. 3 c.c., è sufficiente l’approvazione formale del bilancio da parte dell’assemblea, non essendo, per contro, consentito al Tribunale in sede di volontaria giurisdizione andare a sindacare, neppure in via incidentale, la validità della deliberazione stessa (cfr. Trib. Roma decr., 14 novembre 2016). Ciò posto, al Tribunale è consentito un controllo di tipo qualificatorio in ordine alla riconducibilità, sulla base dei requisiti estrinsechi del documento portato all’attenzione del giudicante, ad una deliberazione assembleare che abbia approvato una qualche proposta posta all’ordine del giorno: infatti, un conto è sindacare la validità sostanziale della deliberazione, altra cosa è prendere atto che una delibera, in quanto tale, sia stata effettivamente assunta dall’assemblea. Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale, in sede di volontaria giurisdizione, ben può analizzare il contenuto del verbale per valutare se l’organo assembleare sia concretamente giunto all’approvazione del bilancio.