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24 Maggio 2023

Responsabilità per atto distrattivo, reati societari e termine di prescrizione dell’azione del curatore del fallimento

La registrazione di una somma come credito anziché come liquidità non integra alcuna dispersione dell’attivo e, quindi, non può fondare una domanda di risarcimento, la quale può trovare piuttosto fondamento in un atto distrattivo.

Quello previsto e punito dall’art. 223 L.F. è un reato complesso, dato dalla unione di un reato societario (tra quelli disciplinati dagli art. 2621 e ss. c.c.) e l’elemento del dissesto della società, che si configuri come ulteriore effetto di quel reato; l’elemento soggettivo del reato complesso è, a sua volta, composto dalla colpa della contravvenzione societaria e dal dolo del reato fallimentare, a proposito del quale è sufficiente la consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico, non essendo invece necessaria l’intenzionalità dell’insolvenza. Quello in esame, inoltre, è un reato proprio, che può essere commesso solo da un amministratore (o altro soggetto indicato dalla norma); ma è possibile il concorso di un extraneus con l’autore diretto, ove la sua condotta rechi un apporto apprezzabile al verificarsi dell’evento e sia assistita dalla consapevolezza del depauperamento del patrimonio sociale.

Il disposto dell’art. 2947, comma 3, c.c. si applica ad ambedue le azioni esercitabili dal curatore nei confronti dell’amministratore della società a responsabilità limitata fallita: quella contrattuale spettante alla società e quella extracontrattuale dei creditori.

La modalità di contabilizzazione del finanziamento soci non è decisiva per la sua qualificazione

Un finanziamento operato dai soci in favore della società può avere una duplice finalità: (i) quella di capitale di credito, ossia apporto temporaneo di finanza, utile a sopperire a determinate esigenze e soggetto alla disciplina del mutuo e che attribuisce al socio che ha eseguito il versamento il diritto al rimborso, mentre in capo alla società sorge l’obbligo di restituirlo; (ii) quella di capitale di rischio, destinato a confluire nel capitale, quindi irripetibile se non al termine della liquidazione della società o tramite formale riduzione del capitale.

Per comprendere quale tipo di apporto abbiano inteso effettuare i soci occorre indagare la loro reale volontà; a tal proposito, la modalità di contabilizzazione del finanziamento può rappresentare un indice, ma non è di per sé prova della natura del conferimento. Se un finanziamento è registrato “in conto aumento di capitale”, esso è da imputare senz’altro a capitale laddove un aumento di capitale sia stato deliberato, e di questo rappresenti dunque una anticipazione; ma se nessun aumento è mai stato deliberato, o sia decorso il termine entro il quale doveva avvenire, tale fatto rende presumibile che il versamento sia in realtà stato fatto a titolo di mutuo, con conseguente obbligo di restituzione a carico della società.

Responsabilità per irregolare o disordinata tenuta della contabilità e onere di contestazione

L’irregolare e anche disordinata tenuta della contabilità o redazione dei bilanci integra una violazione dei doveri dell’amministratore potenzialmente, ma non necessariamente, foriera di danno per la società. In tali ipotesi il danno risarcibile è rappresentato all’evidenza, non già dalla misura del “falso”, ma dagli effetti patrimoniali delle condotte che con quei falsi sono occultate o che grazie a quei falsi sono state consentite. Anche nell’azione di responsabilità contro gli amministratori esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 L.F., che compendia in sé le azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c., tali condotte dunque devono essere specificamente contestate da chi agisce per il risarcimento del danno, non potendo il giudice individuarle e verificarle d’ufficio.