Fusione. Il danno risarcibile ai sensi dell’art. 2504 quater c.c.
La mera predisposizione di progetti di fusione privi dei requisiti previsti dalla legge o il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 2503 c.c. non sono fatti di per sé idonei a cagionare danno ai creditori, potendo un tale danno essere ipotizzato solo nei casi in cui l’operazione di fusione comporti un’insufficienza patrimoniale della società risultante dalla fusione.
Fusione per incorporazione e “mancata restituzione” dei finanziamenti già concessi dalla controllata alla controllante
La costituzione di parte civile nel processo penale rientra tra gli atti interruttivi della prescrizione e, come ogni altra domanda giudiziale, produce un effetto interruttivo permanente per tutta la durata del processo nei confronti tanto di coloro contro i quali venne rivolta espressamente la costituzione, quanto di tutti i coobligati solidali, ancorché rimasti estranei al processo penale.