hai cercato per tag: delibera-del-consiglio-di-amministrazione - 4 risultati
6 Giugno 2023

Carenza sopravvenuta dell’interesse a impugnare una delibera per il fallimento della società intervenuto medio tempore

Il fallimento della società le cui delibere assembleari sono oggetto di impugnazione determina il venir meno dell’interesse ad agire per ottenere una pronuncia di annullamento dell’atto impugnato. Ciò nel caso in cui non venga dedotto e argomentato il perdurante interesse dell’impugnante con riguardo alle utilità sottese in esito alla chiusura del fallimento dell’ente. La ratio di tale valutazione va ritenuta estesa anche nel caso di impugnazione delle delibere assembleari ai fini della declaratoria (non dell’annullamento, ma) della nullità delle stesse, giacché l’apertura della procedura concorsuale produce gli stessi effetti sull’interesse ad agire del socio, elidendo l’interesse ad ottenere una pronuncia nel merito nei confronti della fallita.

Legittimazione a impugnare la delibera del CdA e interesse ad agire per l’accertamento della nullità di un contratto

L’affermazione dell’obiettivo di ottenere la rimozione dall’ordinamento di una delibera contraria a norma imperativa equivale all’affermazione di un generico interesse all’attuazione della legge; di contro, l’interesse ad impugnare (nell’accezione di cui agli artt. 1421 c.c. e 100 c.p.c.) richiede la prospettazione dell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica. Non è coerente con il sistema ammettere all’impugnativa chi abbia contribuito direttamente a determinare la causa di nullità (art. 157 c.p.c.), né potrebbe mai riconoscersi un valido interesse ad agire nell’obiettivo di ottenere, con la pronuncia di annullamento, l’eliminazione dal mondo giuridico degli effetti di una condotta già definitivamente accertata, in sede giudiziale erariale, come produttiva di danno, stante la prevalenza dell’interesse pubblicistico al perseguimento della pretesa recuperatoria dell’indebito erariale. Ove il deliberato consiliare, di contenuto autorizzativo, costituisca un atto prodromico alla stipulazione di un successivo contratto – fonte, a sua volta, dell’effettivo spostamento patrimoniale indebito – non può ammettersi l’impugnativa sine die della stessa delibera che ha esaurito i suoi propri effetti con la stipulazione del successivo contratto.

8 Gennaio 2021

La clausola compromissoria statutaria va interpretata estensivamente

La clausola statutaria compromissoria, sebbene espressamente si riferisca alle delibere assembleari, va interpretata in maniera estensiva così da comprendere anche le delibere del Consiglio di Amministrazione dal momento che entrambe le tipologie di delibere, in mancanza di clausola compromissoria, sono impugnabili dal socio davanti alla autorità giudiziaria. Una diversa e restrittiva interpretazione si porrebbe come irragionevole e lesiva dei diritti del socio perché porterebbe ad un diverso regime di impugnazione delle delibere sociali.
E’ valida la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società cooperativa che prevede che il collegio arbitrale sia composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale del circondario ove ha sede la cooperativa.

Impugnativa della delibera consiliare di revoca dell’OdV e clausola di rinnovo automatico

Nell’ipotesi in cui si preveda un meccanismo di rinnovo tacito dell’incarico attribuito all’organismo di vigilanza, la delibera consiliare di revoca (rectius, di disdetta) deve pervenire nel termine contrattualmente indicato, a pena di risarcimento del danno subito dai membri dell’OdV da computarsi nella misura del compenso che questi avrebbero percepito per l’intero periodo di carica.