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2 Maggio 2022

Rapporti tra azione cautelare di revoca degli amministratori ex art. 2476, terzo comma, c.c. e denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. nell’ambito delle società a responsabilità limitata alla luce della riforma della crisi d’impresa

Alla luce della re-introduzione nel 2020 dell’istituto della denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. anche per le s.r.l., deve chiaramente affermarsi che ogni qualvolta i soci lamentino, attraverso i diversi indicatori della società, di sospettare gravi irregolarità gestionali frutto di violazione di doveri, centrando solo sulla regolarità della gestione corrente l’oggetto delle censure con un petitum coincidente al ripristino della corretta gestione, non v’è dubbio che tali censure vadano incanalate nell’unico strumento in grado di accertare in itinere l’esistenza delle irregolarità e la loro gravità, e di procedere alla rimozione delle stesse con la nomina di un amministratore giudiziario, ossia un ricorso ex art. 2409 c.c. E ciò, a maggior ragione, quando i soci esprimono una minoranza, per cui più che alla rimozione in sé dell’organo di gestione (che può anche avvenire, ma alla quale seguirebbe la nomina di altro amministratore sempre da parte della stessa maggioranza) essi hanno interesse a che, tramite il tribunale, vi sia il ripristino della corretta gestione anche in contrasto con la maggioranza.

Invece, quando le censure attengono a fatti consumati ed il petitum coincide con il ripristino in quella fase della corretta gestione, perché l’interesse della società, e del socio che agisce in giudizio, è salvaguardato dalla rimozione dell’amministratore e dal ripristino del pregiudizio patrimoniale subito dalla società, non v’è dubbio che il rimedio sia quello di cui all’art. 2476, terzo comma, c.c.

In altri termini, alla luce della reintroduzione dell’esperibilità della denunzia ex art. 2409 c.c. per le s.r.l., è venuto meno il presupposto che nel 2005 aveva giustamente mosso la Consulta ad affermare che il rimedio cautelare di cui all’art. 2476, terzo comma, c.c. potesse essere sganciato dall’azione risarcitoria, là dove parte del percorso motivazionale fondava l’allargamento della tutela proprio al venir meno, all’epoca, del rimedio naturale per la rimozione dell’amministratore di cui all’art. 2409 c.c. Con la conseguenza che quando la revoca dell’amministratore è funzionale al ristoro del pregiudizio patrimoniale l’interesse sarà tutelato proprio dalla fattispecie di cui all’art. 2476, terzo comma, c.c., mentre quando essa è funzionale al ripristino della corretta gestione l’interesse del socio sarà tutelato con l’attivazione del rimedio di cui all’art. 2409 c.c.

16 Giugno 2021

Denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.

La nuova formulazione dell’art. 2409 c.c. consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull’organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei. Le gravi irregolarità, come da giurisprudenza prevalente, devono – oltre che riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori – essere attuali, per cui nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto. Infine, esse devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell’attività sociale.

Con riferimento alle condotte, alla luce dell’opzione legislativa per l’atipicità delle irregolarità, il requisito della gravità postula fatti e deficienze non altrimenti eliminabili, concretanti violazioni di legge e, segnatamente, delle norme civili, penali, amministrative e tributarie e dello statuto e – in virtù del richiamo di cui all’art. 2392, comma 1, c.c. – delle regole generali di gestione diligente nell’interesse sociale e in assenza di conflitti di interesse, che si sostanzino in fatti specificamente determinati e ascrivibili agli amministratori.

Inoltre non rilevano né il tipo di norma violata né lo stato soggettivo (dolo o colpa) di amministratori e sindaci, non essendo il procedimento instaurato in seguito a un ricorso presentato ai sensi dell’art. 2409 c.c. direttamente collegato all’esercizio dell’azione di responsabilità, in quanto trattasi di procedimento volto a ripristinare la regolarità dell’attività gestoria e privo di ogni finalità sanzionatoria.

Quanto al requisito dell’attualità, non rilevano vicende societarie esaurite e non ulteriormente produttive di possibili effetti nocivi, non potendosi dar luogo all’intervento dell’autorità giudiziaria quando sia già stato ripristinato l’ordine amministrativo e gli effetti della condotta siano ormai intangibili, come si evince anche dalla previsione di cui all’art. 2409, comma 3, c.c.

Inoltre, le irregolarità devono essere idonee alla causazione di un danno alla società. Deve reputarsi sufficiente anche il mero pericolo di danno futuro, purché patrimonialmente rilevante, alla società; non rivestono, invece, alcuna rilevanza ai fini dell’art. 2409 c.c. eventuali profili di danno ai singoli soci, ai creditori sociali e ai terzi.

Sono, invece, irrilevanti le censure attinenti al merito delle scelte gestorie, con due sole eccezioni: in primo luogo, le scelte palesemente irragionevoli o negligenti, atteso che il controllo dell’autorità giudiziaria è di legalità e di regolarità della gestione, intesa quale attività materiale e giuridica diretta alla realizzazione dell’oggetto sociale in modo conveniente, cioè tale che la quantità delle risorse complessivamente consumate nella produzione dei beni e dei servizi sia inferiore o corrispondente ai ricavi; in secondo luogo, il tribunale può sindacare anche il merito delle scelte economiche compiute dagli amministratori in conflitto di interessi, e segnatamente quelle in pregiudizio della società da loro amministrata, ma conformi all’interesse del socio di maggioranza, a condizione che ricorra l’ulteriore presupposto della potenzialità del danno per la società stessa. In altre parole, il limite derivante dalla cd. business judgment rule non opera laddove si tratti di sindacare non tanto l’osservanza del dovere di diligenza, quanto dell’obbligo di fedeltà, comunque compreso tra quelli richiamati dall’art. 2409, comma 1, c.c. e sotteso ai precetti normativi in tema di conflitto di interessi.

15 Settembre 2020

Denuncia al Tribunale ex art. 2409 cod. civ. da parte dei componenti del collegio sindacale

Ai sensi dell’art. 2409 cod. civ. non assume rilievo qualsiasi violazione dei doveri gravanti sull’organo amministrativo ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei. Le gravi irregolarità, inoltre, devono essere attuali e devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell’attività sociale. Come nel caso di specie, deve pertanto essere accolta la domanda dei componenti del collegio sindacale di una S.p.A. di ordinarsi l’ispezione della società ex art. 2409 cod. civ., denunciando (i) l’omesso accertamento, da parte degli amministratori, della perdita della continuità aziendale, non avendo considerato, in particolare, i segnali derivanti dal fatto che le entrate generate dall’attività produttiva non erano nemmeno sufficienti a coprire i costi della produzione né tantomeno a far fronte all’ingente indebitamento della società, nonché (ii) il compimento, da parte degli amministratori, di atti pregiudizievoli per il patrimonio sociale e rischio di ulteriore depauperamento, tra cui, inter alia, la realizzazione di un’operazione di conferimento del ramo di azienda che rappresentava l’unico asset della società che generasse delle entrate.

Danno da abusiva attività di direzione e coordinamento: legittimazione attiva e prescrizione dell’azione

L’azione svolta ai sensi dell’art. 2497 c.c. è posta a tutela di un diritto risarcitorio del socio della società eterodiretta, il quale fa valere un danno riflesso, ma proprio, per la perdita di valore e redditività della partecipazione, cagionato dall’abusiva attività di direzione e coordinamento della capogruppo. La qualità di socio della società eterodiretta nel momento in cui viene realizzata la condotta abusiva della capogruppo è sufficiente per legittimare la richiesta risarcitoria. Infatti, poiché tale richiesta riguarda un diritto entrato nel patrimonio del socio attore per effetto della condotta abusiva contestata, è irrilevante che la qualità di socio sia venuta a cessare nel corso del giudizio.

Indipendentemente dalla qualificazione dell’azione ex art. 2497 c.c. come contrattuale o extracontrattuale, il diritto con essa azionato rientra nel novero dei diritti derivanti da rapporti sociali. Pertanto, a tale diritto si applica il termine prescrizionale breve di cinque anni di cui all’art. 2949 c.c., con dies a quo individuato nel momento in cui è risultato conoscibile il pregiudizio agli interessi sociali.

La proposizione di ricorso ex art. 2409 c.c. non interrompe la prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato al socio da abusiva attività di direzione e coordinamento in quanto tale ricorso è inteso ad apprestare rimedi volti a rimuovere la situazione irregolare e non contiene alcuna richiesta di tipo risarcitorio come, invece, quella azionata ex art. 2497 c.c.

14 Giugno 2019

Denuncia ex art. 2409 c.c. sporta dalla FIGC nei confronti di società sportiva. Il caso delle gravi irregolarità contabili dell’A.S. Cuneo 1905

La Federazione Italiana Giuoco Calcio è legittimata – ai sensi dell’art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91 (recante la disciplina del apporto tra società e sportivi professionisti) – ad esercitare il potere di denuncia al tribunale, di cui all’art. 2409 c.c., rispetto alle gravi irregolarità compiute dagli organi di gestione delle società sportive, costituite nella forma di s.p.a. o di s.r.l., di cui all’art. 10 della medesima legge.

19 Ottobre 2017

Legittimazione a presentare la denuncia al Tribunale di gravi irregolarità nella gestione

Deve ritenersi inammissibile la denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. presentata dall’ex presidente del collegio sindacale e dal creditore della società, essendo il rimedio espressamente riservato ai soci rappresentanti, nelle società “chiuse”, il decimo [ LEGGI TUTTO ]

4 Ottobre 2017

Decadenza del consiglio di amministrazione, nomina di amministrazione giudiziario e conseguenze sull’organizzazione sociale del procedimento ex art. 2409 c.c.

Quando un consiglio di amministrazione di una s.p.a. venga interamente revocato con conseguente nomina di un amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c., tutti gli eventuali atti posti in essere dagli organi sociali revocati – come, ad esempio, la redazione e l’approvazione da parte degli amministratori dei progetti di bilancio e la loro sottoposizione a delibera assembleare – sono inefficaci [ LEGGI TUTTO ]

23 Gennaio 2017

Amministratore giudiziario, gestione ordinaria e autorizzazione del Tribunale per atti di straoridinaria amministrazione

Poiché, nell’esercizio dell’impresa, costituiscono atti di straordinaria amministrazione solo quegli atti che ne modificano la struttura economico-organizzativa  (non rilevando invece la natura conservativa o dispositiva dell’atto), la conclusione di un accordo [ LEGGI TUTTO ]

11 Ottobre 2016

Denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. per gravi irregolarità nell’organizzazione e nella gestione dell’impresa sociale

Fermo il principio di insindacabilità nel merito delle scelte gestorie, queste ultime devono comunque essere sempre ricondotte all’obbligo generale di diligente amministrazione ex art. 2392 c.c., il quale – oltre a richiedere l’adozione di cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste – impone altresì di ponderare l’incidenza di ogni scelta [ LEGGI TUTTO ]

25 Gennaio 2016

Responsabilità di amministratori e sindaci verso la società

Ai sensi degli artt. 2476 e 2407 c.c.,  gli amministratori e i sindaci sono obbligati a risarcire la società di tutti i costi che quest’ultima ha sostenuto a causa della loro condotta negligente (ex multis, il Tribunale ha condannato l’amministratore e i sindaci a risarcire [ LEGGI TUTTO ]