Legittimazione del socio di S.r.l., la cui quota sia oggetto di procedura esecutiva, a presentare ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. al fine di ottenere l’accesso alla documentazione sociale
Il socio di S.r.l., la cui quota sia oggetto di procedura esecutiva mobiliare avviata dall’amministratore della predetta S.r.l. in quanto titolare di un diritto di pegno su tale partecipazione, deve ritenersi legittimato a presentare ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. al fine di ottenere l’accesso a tutta la documentazione della società, in quanto il diritto di controllo afferente alla quota costituisce diritto amministrativo come tale estraneo alla sfera delle forme di disposizione della partecipazione stessa e, dunque, non è coinvolto nel vincolo instaurato mediante il pignoramento; non vi è ragione, infatti, per ritenere che, per effetto del pignoramento di una quota, al socio debitore esecutato sia precluso l’esercizio dei peculiari diritti di controllo riconosciuti dall’art. 2476 cod. civ., e del potere di azione di cui al comma 3 della norma citata, essendo tali diritti e azioni strumentali all’esigenza di preservare l’integrità del patrimonio sociale. Del resto, ciò appare coerente con la funzione e gli effetti sostanziali del pignoramento, che – assoggettando i beni pignorati al soddisfacimento del diritto di credito – pone un vincolo di indisponibilità sugli stessi, che tuttavia non priva il debitore – o il terzo assoggettato all’esecuzione del diritto di godere dei beni pignorati, limitandone solo la disponibilità.
Si ritiene inoltre rilevante, per quanto riguarda l’integrazione del presupposto del periculum in mora, l’ingiustificato procrastinarsi, da parte della società resistente, della concreta ed effettiva possibilità per il socio ricorrente di accedere alla documentazione sociale, poiché tale ritardo lede il diritto di controllo del socio sull’amministrazione della società e l’esercizio dei poteri connessi sia all’interno della società stessa che mediante eventuali iniziative giudiziarie.
Sul diritto di informazione del socio di s.r.l. e il dovere di collaborazione della società
Va accolta la richiesta presentata – ex art. 700 c.p.c. – da un socio di s.r.l., funzionale alla consultazione della documentazione contrattuale, amministrativa, contabile, bancaria e fiscale richiesta onde procedere al controllo sulla gestione sociale e sull’andamento economico-finanziario della società. [ LEGGI TUTTO ]
Diritto alla consultazione della documentazione sociale da parte del socio “concorrente”
Ai sensi dell’art. 2476, c. 2, c.c., il socio di minoranza di una S.r.l., anche se in conflitto di interessi con la suddetta società, ha diritto di richiedere con provvedimento d’urgenza agli amministratori della stessa la consultazione della documentazione sociale (ivi inclusi gli estratti conto bancari, le fatture passive e, se in forma scritta, tutte le proposte contrattuali ed i contratti sottoscritti dalla società, con la relativa documentazione contabile ad essi inerente). [ LEGGI TUTTO ]
Il titolare del diritto di pegno sulle quote di una s.r.l. ha diritto in via cautelare alla consultazione della documentazione sociale
Il titolare di un diritto di pegno sulle quote di una s.r.l. ha diritto, in via cautelare, alla consultazione della documentazione sociale ex art. 2476, secondo comma, c.c. data la ricorrenza: (i) di fumus quanto alla facoltà di esercizio per il creditore pignoratizio del diritto amministrativo di controllo previsto da tale norma, posta la disciplina ex art. 2352, ultimo comma, c.c. [ LEGGI TUTTO ]
Il periculum in mora nel ricorso cautelare per l’accesso del socio ai documenti della s.r.l.
Il diritto potestativo ex art. 2476, co. 2, c.c., che permette al socio non amministratore di s.r.l. di avere notizie sullo svolgimento delle attività sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione, può essere esercitato anche con ricorso d’urgenza per l’emissione di un provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 700 c.p.c. A tal fine deve sussistere [ LEGGI TUTTO ]
Accesso alla documentazione sociale ex art. 2476, co. 2, c.c. del socio di s.r.l. (ex amministratore)
La pregressa partecipazione all’organo amministrativo non può impedire o limitare il diritto di controllo da parte del socio, atteso che l’incompatibilità logico-giuridica fra diritto di accesso del socio e carica amministrativa viene meno con la cessazione dalla carica stessa.
Più in generale, è irrilevante se [ LEGGI TUTTO ]
Decreto ingiuntivo per consegna di documentazione sociale di s.r.l. ex art. 2476, co. 2, c.c.
Anche qualora abbia ad oggetto la documentazione sociale e si fondi sul diritto di accesso dei soci di s.r.l. alla stessa ex art. 2476, co. 2, c.c., l’ingiunzione è fruibile per ottenere la consegna di beni mobili determinati di cui sia certa l’esistenza, e non [ LEGGI TUTTO ]
Ricorso ex art. 700 c.p.c. per accesso alla documentazione sociale da parte di amministratore di s.r.l.
L’art. 2476, comma secondo, c.c., che stabilisce i diritto di accesso del socio alla documentazione sociale si riferisce esclusivamente esclusivamente al socio che non partecipi all’amministrazione della società e non può invece in alcun modo riguardare il diritto di accesso alla propria documentazione che la società o un suo amministratore voglia far valere nei confronti di chi in ipotesi la detenga.
Accesso del socio di s.r.l. alla documentazione sociale.
La circostanza che il socio di s.r.l che richieda l’accesso alla documentazione sociale ex art. 2476, comma secondo, c.c. sia stato in precedenza amministratore non vale a giustificare un diniego da parte della società, né a limitare l’accesso alla sola documentazione attinente il periodo successivo alla cessazione della carica. [ LEGGI TUTTO ]
Diritto di consultazione della documentazione sociale del comproprietario di quota di srl
Il diritto del socio di s.r.l. a consultare la documentazione sociale è un diritto prettamente individuale, a tutela del diritto del singolo socio e della società ad una corretta amministrazione; ne deriva che, in caso di comproprietà della partecipazione societaria, il diritto in esame può essere esercitato dal singolo comproprietario anche in assenza di un rappresentante comune, in virtù del fatto che il diritto di vigilare sull’amministrazione mediante l’esame della documentazione contabile, in quanto consustanziale alla qualità di socio e finalizzata alla tutela sia individuale che collettiva, deve ritenersi sussistente a prescindere dall’entità e dalla “qualità” della partecipazione societaria e, quindi, anche in caso di proprietà comunitaria della quota.