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5 Ottobre 2023

Diritto di controllo del socio non amministratore

In analogia con quanto previsto dall’art. 2261 c.c. in tema di controllo sulla gestione di società di persone da parte dei soci che non partecipano alla relativa amministrazione, anche nelle società a responsabilità limitata il diritto alla consultazione dei libri e documenti sociali è riconosciuto a qualunque socio non amministratore ai sensi dell’art. 2476 c.c., indipendentemente dalla consistenza della partecipazione di cui lo stesso sia titolare. Tale diritto comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarre copia, a proprie spese, dei documenti esaminati.

10 Maggio 2023

Controllo individuale del socio s.r.l.: presupposti, oggetto e limiti

Il diritto di accesso alla documentazione sociale è riconosciuto all’art. 2476, comma 2, c.c. in capo ai soci s.r.l. che non partecipano all’amministrazione ed è manifestazione di un potere di controllo individuale non necessariamente a corredo della legittimazione all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità bensì funzionale a garantire la trasparenza della gestione e il controllo del singolo socio.

Il controllo del socio s.r.l. si esplica in due direzioni: diritto di informazione e diritto di consultazione con facoltà di estrarre copia. Il perimetro del potere di indagine del socio sui “documenti relativi all’amministrazione”, quanto all’oggetto, ricomprende tutta la documentazione ragionevolmente necessaria ovvero in concreto esaminata o utilizzata dall’organo amministrativo per il corretto esercizio delle proprie funzioni che si possa reputare nella materiale disponibilità giuridica dello stesso. In questo senso, detta prerogativa può dirsi coincidente con il potere di controllo esercitato dal collegio sindacale di s.p.a. sull’organo gestorio.

Il potere di controllo del socio s.r.l., da leggere oggi anche alla luce del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, si estende anche all’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

Il limite al potere di controllo va individuato nell’esercizio in buona fede delle relative facoltà e nel bilanciamento degli interessi di volta in volta coinvolti da individuare sulla base dell’opportunità di tutelare specifici interessi sociali che si dispieghino eventualmente in conflitto con quelli del socio.

20 Dicembre 2022

Diritto di controllo del socio di s.r.l. e relativi limiti

Il diritto di informazione e il diritto alla consultazione dei libri e documenti sociali è riconosciuto dall’art. 2476, co. 2, c.c. a qualunque socio non amministratore, indipendentemente dalla consistenza della partecipazione di cui lo stesso sia titolare. Sussiste il diritto incondizionato del socio non amministratore di esercitare un penetrante sindacato sulla gestione sociale, funzionale alla salvaguardia degli interessi dell’ente rispetto alle condotte degli amministratori.

L’ampiezza della formula usata dal legislatore induce a ritenere che tale diritto possa essere esercitato in qualunque momento dell’esercizio sociale; abbia per oggetto la più ampia gamma di informazioni, tanto in ordine alla gestione passata, quanto alle scelte gestionali intraprese e da intraprendere; possa esplicarsi tramite delega a professionista di fiducia, come esplicitamente indicato nella norma e come richiesto dagli stessi ricorrenti.

Benché si sia in presenza di un diritto soggettivo (o potestativo, secondo alcuni), va ribadito che deve riconoscersi l’esistenza di restrizioni in ordine ai diritti di controllo del socio in omaggio al principio generale di buona fede e di correttezza e che sono pertanto da considerare illegittimi i comportamenti che in concreto risultino rivolti a fini diversi da quelli strettamente informativi. Il socio deve, pertanto, astenersi da un’ingerenza nell’attività degli amministratori per finalità di turbativa dell’operato di questi ultimi con la richiesta di informazioni, di cui il medesimo non abbia effettivamente necessità, al solo scopo di ostacolare l’attività sociale; in tal caso, infatti, l’esercizio del diritto non potrebbe ricevere tutela, in quanto mosso da interessi ostruzionistici tali da rendere più gravosa l’attività sociale con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o consultare la documentazione.

20 Settembre 2022

Il socio nella governance della s.r.l.

Nelle azioni di responsabilità promosse individualmente dal socio contro gli amministratori di s.r.l. sussiste litisconsorzio necessario con la società medesima, in quanto l’autonoma iniziativa del socio, riconosciuta dall’art. 2476, co. 3, c.c. senza vincolo di connessione con la quota di capitale dallo stesso posseduta, non toglie che si tratta pur sempre di un’azione sociale di responsabilità, rifluendo l’eventuale condanna dell’amministratore unicamente nel patrimonio sociale e potendo solo la società (non il socio) rinunciare all’azione e transigerla.

L’art. 2476 c.c. è norma cardine della disciplina della s.r.l., in quanto delinea il complessivo sistema di tutele riconosciute al socio di minoranza in tale compagine, attribuendo, in primo luogo, ai soci che non partecipano all’amministrazione ampi e inderogabili poteri di controllo, assegnando loro un ruolo chiave nei meccanismi di governance. Tale penetrante diritto di controllo sta alla base di tutti gli altri strumenti di tutela a disposizione del socio di s.r.l., in quanto propedeutico alla tutela giurisdizionale volta sia ad accertare la responsabilità degli amministratori, che a ottenere il risarcimento di un danno, sia quello subito dal patrimonio sociale, sia quello direttamente subito dal socio. Il diritto di controllo si esplicita in primo luogo nel diritto di ricevere informazioni e nel diritto di ispezione, che non subiscono alcuna restrizione di natura temporale, sicché ciascun socio che non partecipi all’amministrazione ha diritto di ispezionare tutta la documentazione contabile e amministrativa della società, anche risalente negli anni e anche quella relativa ad esercizi interessati da pregresse gestioni (con l’unico limite del divieto di abuso nel caso di richiesta di informazioni già note, ovvero nel caso di azioni di mero disturbo). In questa prospettiva si spiega altresì la scelta del legislatore di mantenere la legittimazione del singolo socio ad impugnare le delibere assembleari invalide ex art. 2479 ter c.c. All’iniziativa del singolo socio sono lasciati ampi poteri di reazione ai comportamenti illegittimi della maggioranza o degli amministratori e in tale assetto complessivo – che costituisce il nucleo tipizzante la s.r.l. – non trova alcuna giustificazione una interpretazione restrittiva della legittimazione del socio, volta a limitare l’esercizio dell’azione di responsabilità nei soli confronti degli amministratori in carica.

La condizione di inesigibilità del credito ex art. 2467 c.c. presuppone che, da una parte, il finanziamento sia stato disposto e, dall’altra, il rimborso sia stato richiesto in presenza di una situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, ossia di una situazione di crisi qualificata, sostanzialmente equiparabile all’insolvenza, la quale unicamente giustifica la considerazione di un concorso virtuale tra i creditori.

26 Luglio 2019

Il titolare del diritto di pegno sulle quote di una s.r.l. ha diritto in via cautelare alla consultazione della documentazione sociale

Il titolare di un diritto di pegno sulle quote di una s.r.l. ha diritto, in via cautelare, alla consultazione della documentazione sociale ex art. 2476, secondo comma, c.c. data la ricorrenza: (i) di fumus quanto alla facoltà di esercizio per il creditore pignoratizio del diritto amministrativo di controllo previsto da tale norma, posta la disciplina ex art. 2352, ultimo comma, c.c. [ LEGGI TUTTO ]

16 Gennaio 2018

Il socio di s.r.l. ha diritto alla consultazione, non alla consegna dei libri sociali e dei documenti inerenti la gestione della società

Al socio non amministratore di una società a responsabilità limitata è riconosciuto ex art. 2476 comma 2 cod.civ. solamente il diritto di consultare i libri sociali ed i documenti relativi alla gestione e di estrarne copia, ma non spetta il diritto di chiedere la consegna di essi. Pertanto lo strumento del decreto ingiuntivo non può essere utilizzato per far valere il diritto previsto dalla norma citata.

 

13 Dicembre 2017

Diritto dei soci di s.r.l. che non partecipano all’amministrazione di prendere visione della relativa documentazione e dei libri sociali

Il socio di s.r.l. che non partecipa all’amministrazione ha un diritto potestativo ai sensi dell’art. 2476 co. 2 c.c. a consultare e, quindi, prendere visione di tutta la documentazione sociale, cui corrisponde l’onere per la società di metterla a disposizione del socio in locali a ciò adeguati, se necessario recuperandola presso chi materialmente la detiene.

24 Luglio 2017

Il periculum in mora nel ricorso cautelare per l’accesso del socio ai documenti della s.r.l.

Il diritto potestativo ex art. 2476, co. 2, c.c., che permette al socio non amministratore di s.r.l. di avere notizie sullo svolgimento delle attività sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione, può essere esercitato anche con ricorso d’urgenza per l’emissione di un provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 700 c.p.c. A tal fine deve sussistere [ LEGGI TUTTO ]

7 Giugno 2017

Diritto di controllo dei soci di s.r.l. alla consultazione dei documenti relativi all’amministrazione

Il diritto del socio di srl non amministratore di consultare “i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione” previsto dall’art. 2476 co. 2 c.c. non si estende alla documentazione relativa alle risultanze fiscali e reddituali delle società controllate [ LEGGI TUTTO ]