Esclusione del socio moroso di società cooperativa edilizia
La società cooperativa edilizia che agisca per l’accertamento della legittimità dell’esclusione del socio moroso, con conseguente decadenza dall’assegnazione dell’alloggio sociale, è tenuta a provare solo l’esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del credito fatto valere, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento del socio; sarà quest’ultimo a dover fornire la prova dell’avvenuto adempimento.
Sulla cancellazione di una società con contestuale costituzione di una NewCo
È elusiva (e comporta quindi responsabilità dell’amministratore) l’operazione societaria di scioglimento, liquidazione e cancellazione dal Registro delle Imprese di una società, con contestuale costituzione di una NewCo con denominazione, oggetto sociale, partecipazioni e amministrazione analoghi, all’unico scopo di non adempiere con il patrimonio sociale a un debito della stessa (nella specie, il pagamento delle spese processuali quale soccombente in un precedente contenzioso).
L’ingiustizia del danno risiede nella lesione di un interesse giuridicamente rilevante qual è il diritto di credito, in assenza di una legittima causa di giustificazione: la liquidazione della società e la sua successiva cancellazione dal Registro delle Imprese costituisce nel caso di specie l’evento di danno, condizione per la successiva impossibilità di recuperare il credito, che costituisce il danno risarcibile.
Sulla natura aquiliana della responsabilità del liquidatore verso i creditori sociali ex art. 2495 c.c. e sul relativo riparto dell’onere probatorio
In aderenza con Cass. 521/2020, in tema di liquidazione di società di capitali, la responsabilità verso i creditori sociali prevista dall’art. 2495 c.c. ha natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di dedurre ed allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della “par condicio creditorum”. In particolare, quanto alla dimostrazione della lesione patita, il medesimo creditore, qualora faccia valere la responsabilità “illimitata” del liquidatore, affermando di essere stato pretermesso nella detta fase a vantaggio di altri creditori, deve dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell’apertura della fase di liquidazione, e il conseguente danno determinato dall’inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti; grava, invece, sul liquidatore l’onere di dimostrare l’adempimento dell’obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della “par condicio creditorum”, secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all’epoca esistenti.
Legittimazione del singolo coerede a riscuotere in tutto o limitatamente alla sua porzione il credito della comunione ereditaria
In tema di legittimazione del singolo coerede a riscuotere in tutto o limitatamente alla sua porzione il credito della comunione ereditaria, la disciplina del diritto di credito dei coeredi verso una società di persone per la liquidazione della somma corrispondente al valore della partecipazione appartenuta al socio defunto, non esclude affatto la possibilità che ciascuno di essi agisca separatamente nei confronti della società debitrice per ottenere il pagamento dell’intera somma o della sua porzione, salva, poi, la resa del conto nei rapporti fra i coeredi nell’ambito dell’eventuale giudizio di scioglimento della comunione ereditaria e divisione dei beni. In ogni caso, anche le norme in materia di comunione ereditaria che sottintendono il principio dell’unitarietà della divisione giudiziale dell’eredità sono pienamente derogabili dal diverso accordo di tutti i coeredi per la divisione parziale soltanto di alcuni dei beni della comunione, e tale deroga si ritiene integrata mediante l’accordo di tre fratelli, coeredi di entrambi i genitori, soci defunti di due società di persone, per l’immediata divisione dei diritti e facoltà derivanti dallo scioglimento del rapporto sociale seguito al loro decesso, in virtù di deliberazioni sociali, assunte all’unanimità in entrambe le due società dai tre fratelli, ancora soci con riferimento alle partecipazioni possedute in proprio, con le quali hanno deciso di liquidare la somma corrispondente alla porzione delle partecipazioni appartenute ai genitori spettante a uno dei fratelli, e di proseguire il rapporto sociale soltanto tra gli altri due.
Valida la fattura riferita a un credito esistente in conseguenza di un valido ed efficace accordo verbale, di cui vi sia riferimento in un successivo scambio di mail.
La prova di un credito può ben essere fornita anche per il tramite di una email, che non formi oggetto di disconoscimento.
Sopravvivenza dei diritti di informazione e consultazione del socio non amministratore
Il diritto di esibizione, copia ed ispezione previsto dall’art. 2476, co. 2, c.c. va configurato alla stregua non di un diritto potestativo, ma di un diritto di credito, esercitabile anche una volta cessato il rapporto con la società, nel termine di prescrizione.