Valida la fattura riferita a un credito esistente in conseguenza di un valido ed efficace accordo verbale, di cui vi sia riferimento in un successivo scambio di mail.
La prova di un credito può ben essere fornita anche per il tramite di una email, che non formi oggetto di disconoscimento.
Sopravvivenza dei diritti di informazione e consultazione del socio non amministratore
Il diritto di esibizione, copia ed ispezione previsto dall’art. 2476, co. 2, c.c. va configurato alla stregua non di un diritto potestativo, ma di un diritto di credito, esercitabile anche una volta cessato il rapporto con la società, nel termine di prescrizione.