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31 Luglio 2019

Contratto di cessione di azienda e valutazione della clausola risolutiva espressa

La clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 cod. civ., contenuta in un contratto di compravendita di azienda presuppone, per il suo esercizio, la valutazione dell’agire dei contraenti secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell’inadempimento sia del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione. Ai fini della risoluzione di diritto del contratto, dunque, non basta la sola verificazione dell’inadempimento previsto nella clausola risolutiva espressa, in quanto anch’essa deve essere interpretata (art. 1366 cod. civ.) ed eseguita (art. 1375 cod. civ.) secondo buona fede. Il principio di buona fede diventa pertanto, in quest’ottica, canone di valutazione dell’effettiva esistenza di un inadempimento di uno dei contraenti e del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risolvere il contratto, dovendosi negare efficacia all’atto di esercizio del potere ex art. 1456 cod. civ. quando il mancato adempimento o ritardo nell’adempimento, pur previsto, sia oggettivamente di scarsa importanza.

30 Aprile 2018

La legittimazione ad agire del titolare di impresa individuale. Il recesso unilaterale dal contratto preliminare

L’impresa individuale non ha soggettività distinta da quella della persona fisica dell’imprenditore sicché quest’ultimo è legittimato ad agire per conto dell’impresa anche nell’ipotesi in cui non ne specifichi la qualità.
In assenza di una clausola di recesso tra le parti non trova applicazione l’art. 1373 c.c. bensì l’art. 1372 c.c. che pone il divieto di scioglimento del contratto in mancanza di mutuo consenso delle parti o di altre cause previste dalla legge.
La pretesa di recedere unilateralmente dall’impegno assunto con il contratto preliminare in ragione di fatti non dimostrati si presenta come inadempimento degli obblighi assunti con il preliminare, considerato che l’impegno a contrarre derivante da tale contratto ha lo scopo di vincolare le parti a concludere l’affare alle condizioni concordate, anche nel caso di valutazioni soggettive di convenienza economica del singolo contraente.
28 Aprile 2017

Configurabilità della minaccia di far valere un diritto come causa invalidante del contratto di cessione di azioni

La costante assistenza legale alle parti, durante il corso delle trattative di un contratto di cessione di azioni, mal si concilia con la pretesa annullabilità del contratto preliminare in quanto concluso a seguito dell’asserita minaccia morale (mossa dal socio di maggioranza cedente che minacciava di promuovere l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore acquirente)  o comunque in carenza di un’intenzione effettiva all’acquisto di azioni al prezzo indicato (asseritamente inferiore al valore effettivo).

In particolare, secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità in materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, la violenza invalidante il negozio giuridico si prospetta nel caso in cui la minaccia subita da uno dei contraenti sia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto al punto da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, il quale non avrebbe altrimenti concluso il contratto (Così Cass. nn. 235/2007; 12484/2007; 6044/2010; 17523/2011 e da ultimo in particolare Cass. sez. I, 9 ottobre 2015, n. 20305).