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24 Luglio 2023

Revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. su istanza del singolo socio e rapporto con la denuncia per gravi irregolarità

L’azione di responsabilità contro gli amministratori di s.r.l. è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. Si tratta di un’ipotesi di legittimazione straordinaria con la quale il socio in nome proprio fa valere il diritto della persona giuridica alla reintegrazione per equivalente pecuniario del pregiudizio al proprio patrimonio, con conseguente partecipazione necessaria (art. 102 c.p.c.) del soggetto titolare del diritto (la società), che deve stare in giudizio quale litisconsorte necessario con un curatore. Nel merito, presupposti per l’adozione del provvedimento cautelare tipico in discussione sono: (i) il permanere del rapporto gestorio fra la società e la persona fisica di cui è chiesta la revoca dall’incarico per gravi irregolarità nella gestione della società al momento della decisione sull’istanza; (ii) la prognosi giudiziale di probabile fondatezza dell’azione sociale esercitata dal socio (accertamento, in base a cognizione non piena, della violazione da parte dell’amministratore degli obblighi ad esso incombenti per legge e per statuto in dipendenza del rapporto gestorio con la società e del concreto pregiudizio al patrimonio della società derivato, in base a rapporto di causalità diretta, dall’inadempimento in questione); (iii) la qualificazione dei fatti imputati all’amministratore con tale azione in termini di gravi irregolarità nella gestione della società, da cui può derivare aggravamento del danno già cagionato al patrimonio sociale ovvero che siano suscettibili di determinare ulteriori danni. Le gravi irregolarità non rilevano in sé ma in quanto produttive di danno.

I presupposti dell’azione della denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. con la quale il socio può chiedere l’ispezione o la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario sono “gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società”, invece la domanda cautelare di revoca dell’amministratore ex art. 2476 c.c., essendo strumentale ad una azione risarcitoria di responsabilità, richiede che sia allegato il danno cagionato dalla condotta violativa degli obblighi di diligente e professionale gestione del liquidatore/amministratore.

L’azione intrapresa dal singolo socio di s.r.l. di cui all’art. 2476, co. 3, c.c. è connotata dal nesso di strumentalità rispetto all’azione di responsabilità prevista dalla stessa norma, avendo la funzione di impedire l’aggravamento del danno di cui si intende richiedere il risarcimento nel giudizio di merito e non essendo ipotizzabile un nesso di strumentalità rispetto a un’azione di revoca nel merito, di cui l’azione cautelare anticiperebbe gli effetti.

Mentre l’istituto ex art. 2409 c.c. risulta funzionale alla eliminazione di gravi irregolarità gestorie potenzialmente dannose per la società anche mediante l’attività di un amministratore nominato dal tribunale per il tempo necessario alla eliminazione delle stesse, al contrario, la disposizione contenuta nel terzo comma dell’art. 2476 c.c. evidenzia il carattere sanzionatorio della revoca dell’amministratore che abbia cagionato un danno alla stessa società mediante azioni ovvero omissioni costituenti anche gravi irregolarità di gestione. Da ciò consegue che la sostituzione dell’amministratore di società a responsabilità limitata nel corso del procedimento cautelare impedisce al giudice ogni pronuncia sull’istanza di revoca e che la legge non attribuisce al giudice che revochi l’amministratore di società a responsabilità limitata nel caso previsto dall’art. 2476 c.c. alcun potere di sostituire la propria volontà a quella dei soci della società nella nomina di altro amministratore in luogo di quello revocato. Al contrario, una diversa interpretazione della norma di cui all’art. 2476 c.c. – secondo la quale, per pervenire alla revoca dell’amministratore, sarebbe sufficiente provare l’esistenza di gravi irregolarità nella gestione – implicherebbe una sostanziale sovrapposizione tra i due istituti, i quali verrebbero ad avere, nella sostanza, lo stesso oggetto e lo stesso ambito di operatività.

15 Settembre 2020

Denuncia al Tribunale ex art. 2409 cod. civ. da parte dei componenti del collegio sindacale

Ai sensi dell’art. 2409 cod. civ. non assume rilievo qualsiasi violazione dei doveri gravanti sull’organo amministrativo ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei. Le gravi irregolarità, inoltre, devono essere attuali e devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell’attività sociale. Come nel caso di specie, deve pertanto essere accolta la domanda dei componenti del collegio sindacale di una S.p.A. di ordinarsi l’ispezione della società ex art. 2409 cod. civ., denunciando (i) l’omesso accertamento, da parte degli amministratori, della perdita della continuità aziendale, non avendo considerato, in particolare, i segnali derivanti dal fatto che le entrate generate dall’attività produttiva non erano nemmeno sufficienti a coprire i costi della produzione né tantomeno a far fronte all’ingente indebitamento della società, nonché (ii) il compimento, da parte degli amministratori, di atti pregiudizievoli per il patrimonio sociale e rischio di ulteriore depauperamento, tra cui, inter alia, la realizzazione di un’operazione di conferimento del ramo di azienda che rappresentava l’unico asset della società che generasse delle entrate.

19 Ottobre 2017

Legittimazione a presentare la denuncia al Tribunale di gravi irregolarità nella gestione

Deve ritenersi inammissibile la denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. presentata dall’ex presidente del collegio sindacale e dal creditore della società, essendo il rimedio espressamente riservato ai soci rappresentanti, nelle società “chiuse”, il decimo [ LEGGI TUTTO ]

25 Luglio 2014

Società cooperativa e denunzia al tribunale per gravi irregolarità nella gestione

Il procedimento di denuncia al tribunale per gravi irregolarità nella gestione deve ritenersi ammissibile anche per le società cooperative a responsabilità limitata, atteso che l’art. 2545 quinqulesdecies c.c. ha previsto per le cooperative in genere, comunque modellate, l’operatività dell’art 2409 c.c..

 

Una clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società cooperativa non è idonea a precludere il ricorso al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c.. La legittìmazione a presentare la denunzia spetta ai soci, non venendo in rilievo, nel caso delle società cooperative, i limiti di partecipazione al capitale sociale ovvero ai limiti numerici dei soci stessi.

 

Lo status di socio e la titolarità della percentuale indicata nelle disposizioni in tema di impugnazione delle delibere assembleari, [ LEGGI TUTTO ]

22 Maggio 2014

Revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l.

Il presupposto della revoca cautelare, vale a dire l’esistenza di gravi irregolarità potenzialmente dannose per la società, è senz’altro integrato dalla gestione, da parte dell’amministratore, del principale affare della società in conflitto d’interessi non dichiarato.

Nuovi amministratori ed eliminazione delle gravi irregolarità di cui all’art. 2409 c.c.

Il tempestivo e positivo operato dei nuovi organi gestori di una società, che abbiano sostanzialmente eliminato le irregolarità più gravi e allarmanti della precedente gestione, è suscettibile di far venir meno i presupposti richiesti per l’esercizio dell’azione di cui all’art. 2409 c.c.

Presupposti per l’ordine di ispezione dell’amministrazione di società cooperativa

Il tribunale, verificate gravi irregolarità nella gestione della società cooperativa, può, ai sensi dell’art. 2409 comma II c.c. ordinare l’ispezione dell’amministrazione. Non rileva ai fini della sospensione, prevista dall’art. 2545-quinquiesdecies, l’eventuale diffida dell’Autorità di vigilanza a sanare le gravi irregolarità riscontrate nell’ambito di un’attività di revisione ordinaria.

23 Aprile 2013

Irrilevanza della messa in liquidazione della società ai fini del procedimento di denunzia al tribunale di gravi irregolarità

Non costituisce ragione di improcedibilità della denuncia ex art. 2409 c.c. la circostanza che nelle more del procedimento la società sia stata posta in liquidazione, in quanto da un lato il mutato assetto normativo sotteso al regime liquidatorio mira alla conservazione del valore dell’impresa anche mediante l’esercizio provvisorio [ LEGGI TUTTO ]

11 Aprile 2013

Ricorso ex art. 2409 c.c.

Alla stregua dell’intervento normativo del 2003 la denunzia al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c. deve trovare fondamento sui seguenti elementi di fatto: a) fondato sospetto di gravi irregolarità, b) ingenerato nei soci dalla violazione dei loro doveri da parte degli amministratori; c) capacità di tale irregolarità di arrecare danno alla società o a una o più società controllata. [ LEGGI TUTTO ]

18 Ottobre 2012

Procedimento ex art. 2409 e irregolarità di bilancio

Le irregolarità oggetto di denunzia ai sensi dell’art. 2409 c.c. devono essere intese nel senso di violazione di doveri che, per legge o per statuto, gravano sugli amministratori in funzione della gestione e devono comunque attenere alla legittimità della stessa, quand’anche in termini di ragionevolezza e prudenza minime esigibili, e non investire l’opportunità o la convenienza di scelte imprenditoriali ed economiche.

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