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13 Gennaio 2021

In tema di simulazione e di decadenza dal beneficio del termine

Deve ritenersi che l’interposizione fittizia di persona rientra tra i casi di simulazione relativa e che la cosiddetta <controdichiarazione> costituisce un atto di riconoscimento o di accertamento scritto che, non avendo carattere negoziale e non facendo parte del procedimento simulatorio come elemento essenziale, può non essere coeva all’atto simulato e può altresì provenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatta e che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione.

 

In materia di simulazione, i limiti all’ammissibilità della prova per presunzioni semplici stabiliti dall’art. 1417 cod. civ. (e, più in generale, dagli artt. 2721 e 2722 cod. civ.) sono diretti alla tutela esclusiva degli interessi privati e non della legge, derivando dal concreto atteggiarsi dei rapporti tra le parti e dalla loro possibilità di procurarsi la prova della simulazione attraverso le cosiddette controdichiarazioni contenenti l’intesa simulatoria. Conseguentemente, detti limiti sono sottratti al rilievo d’ufficio da parte del giudice.

 

L’art. 1186 cod. civ. faculta il creditore ad esigere immediatamente la prestazione se il debitore: a) è divenuto insolvente, b) ha diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva dato; c) non ha dato le garanzie che aveva promesso. Si tratta di una normativa che intende tutelare: il creditore contro il pericolo di perdere le garanzie patrimoniali del proprio debitore, e il debitore, contro una ingiustificata richiesta di anticipazione dell’adempimento, dato che fuori dei casi previsti, il creditore non può invocare la decadenza del termine. Di qui due essenziali considerazioni: a) dato che la finalità perseguita dalla norma di cui all’art. 1186 cod. civ. è quella di tutelare il creditore contro il pericolo di perdere le garanzie patrimoniali del proprio debitore, lo stato di insolvenza cui si fa riferimento non può che essere costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, e la quale rende verosimile l’impossibilità da parte di quest’ultimo di far fronte ai propri impegni. Ciò significa che l’insolvenza ivi prevista non postula necessariamente un collasso economico, ma, solo l’impotenza, reale ed oggettiva, a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Non deve neppure rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, come previsto in materia di fallimento, ma può conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore.

7 Dicembre 2018

Sequestro conservativo di beni nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore e interposizione fittizia di persona. Rilevanza nel processo civile delle risultanze emerse nel procedimento penale

Secondo una interpretazione estensiva dell’art. 2905 c.c., che valorizza la finalità di tutela sostanziale sottesa alla norma, diretta ad assicurare la fruttuosità di una successiva esecuzione forzata e ad impedire la fraudolenta dispersione dei beni oggetto degli atti in contestazione, anche l’azione di simulazione, come azione di inefficacia, rientra al pari della revocatoria nel campo di applicazione dell’art. 2905 comma 2 c.c. e consente al creditore di proporre istanza di sequestro conservativo sui beni oggetto dell’atto che si assume essere simulato. [ LEGGI TUTTO ]