Interpretazione del contratto
Quando l’art. 1362 c.c. impone all’interprete di non limitarsi al senso letterale delle parole “non svaluta l’elemento letterale del contratto”, pertanto, qualora la lettera della convenzione riveli – per le espressioni adoperate, con chiarezza ed univocità – la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, non è ammissibile una diversa interpretazione.
Solo quando le espressioni letterali del contratto non siano chiare, precise ed univoche è possibile per il giudice ricorrere agli altri elementi interpretativi di cui agli art. 1362 e ss. c.c., a venti carattere sussidiario e complementare.
Rilievo del comportamento delle parti posteriore alla conclusione di un contratto di cessione d’azienda
In tema di interpretazione del contratto, il giudice di merito, nel rispetto degli artt. 1362 e 1363 c.c., per individuare quale sia stata la comune intenzione delle parti, deve preliminarmente procedere all’interpretazione letterale dell’atto negoziale e, cioè, delle singole clausole significative, nonché delle une per mezzo delle altre, dando contezza in motivazione del risultato di tale indagine. Solo qualora dimostri, con [ LEGGI TUTTO ]
Interpretazione complessiva delle clausole di patto parasociale: la buona fede non legittima un’interpretazione anti-letterale se le parti erano professionalmente attrezzate
Il patto parasociale in tema di immediata esigibilità della restituzione del finanziamento del socio convenuto, altrimenti sottoposto a rateizzazione, al verificarsi dell’exit di quest’ultimo dalla struttura del gruppo deve essere interpretato dal giudice [ LEGGI TUTTO ]
Validità e interpretazione della clausola di patto parasociale che preveda l’astensione da parte dei paciscenti dal convocare l’assemblea di s.r.l. ex art. 2479, co. 1, c.c.
Pur ammettendosi che il potere di convocazione dell’assemblea da parte dei soci di s.r.l. titolari di almeno un terzo del capitale, da ritenersi insito nella disposizione del primo comma dell’art. 2479 c.c., non possa formar oggetto di deroga statutaria neppur parziale, nulla vieta che il socio che ne sia titolare possa disporne in senso abdicativo [ LEGGI TUTTO ]
S.p.a. partecipata da fondo comune di investimento, clausola statutaria di prelazione e avvicendamento di SGR dovuto a commissariamento
In materia di s.p.a., la clausola statutaria di prelazione deve essere interpretata restrittivamente, rimanendo precluso il ricorso ad interpretazioni estensive ed analogiche.
Nozione di marchio rinomato e principio di unitarietà dei segni distintivi
Affinché un marchio possa definirsi rinomato è sufficiente che il segno sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti.Il requisito della rinomanza del marchio deve essere valutato tenendo conto a) della quota di mercato detenuta dal marchio, b) dell’ intensità [ LEGGI TUTTO ]
Cessione di quote e patto di non concorrenza
L’espressa menzione del carattere “essenziale” di una clausola non produce automaticamente l’effetto di attribuire ad un’eventuale violazione del obbligo ivi contenuto la valenza di condizione risolutiva del contratto, posto che il carattere “essenziale” [ LEGGI TUTTO ]
Qualificazione del versamento come conferimento o finanziamento del socio
Stabilire se un versamento effettuato da un socio nei confronti di una società rappresenti un conferimento oppure un finanziamento a titolo di mutuo è questione di interpretazioni della volontà delle parti.
Interpretazione di clausola statutaria arbitrale e rapporti fra società e suoi organi
Una clausola statutaria va interpretata alla luce dei principi previsti dalla legge per gli atti negoziali come quelli di cui agli artt. 1362, 1365 e 1367 c.c.
La clausola in virtù della quale è devoluta ad un arbitro ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra i soci o tra questi e la società, anche se promossa da amministratori e sindaci o revisore, se nominati, ovvero nei loro confronti, e che abbia per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, si applica estensivamente anche alle controversie sussistenti tra la società e i suoi organi; ciò, conformemente a quanto previsto dall’art. 808-quater c.p.c., secondo cui la convenzione arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce (nella specie si trattava della domanda di accertamento della illegittimità della delibera di revoca di amministratore delegato).