Convocazione dell’assemblea di società a responsabilità limitata da parte del socio
La convocazione dell’assemblea di una società a responsabilità limitata da parte del socio e non – secondo quanto previsto dallo statuto sociale – dall’organo gestorio non rappresenta un vizio della successiva deliberazione assembleare, purché il socio sia titolare della partecipazione richiesta dall’art. 2479 cod. civ. per sottoporre all’assemblea degli argomenti su cui deliberare (i.e., una partecipazione rappresentante almeno il terzo del capitale sociale).
Arbitrabilità delle controversie in materia societaria. In particolare, controversie riguardo l’illegittimità delle decisioni dei soci di s.r.l.
Le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, fatte salve quelle riguardanti diritti indisponibili.
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