Impugnativa di bilancio: limiti della compromettibilità in arbitri e cessata materia del contendere
Il limite alla compromettibilità in arbitri è dato dalla indisponibilità dei diritti in discussione. La controversia non è suscettibile di rimessione alla decisione arbitrale se oggetto dell’impugnativa è la delibera di approvazione del bilancio, sia per difetto di idonea informativa, sia per vizi del bilancio stesso, del quale si contestano la veridicità, la completezza e la chiarezza.
Quando la delibera di approvazione del bilancio è stata revocata e sostituita con una nuova delibera conforme a legge che ha approvato un nuovo progetto di bilancio, modificato ed integrato rispetto al precedente, anch’esso conforme a legge, ai sensi dell’art. 2377, comma VIII, richiamato dall’art. 2479-ter ultimo comma c.c., non può più pronunziarsi l’annullamento della deliberazione impugnata e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Rigetto dell’impugnazione di delibera assembleare di approvazione del bilancio
Motivo assorbente ai fini del rigetto dell’impugnazione, proposta da parte di un socio, della delibera assembleare di approvazione del bilancio, è il rilievo per cui la censura dell’attore riguarda in realtà la condotta gestoria di riconoscimento di un credito risarcitorio in favore della società conduttrice dell’immobile sociale, e non già i criteri di redazione del bilancio. Infatti, la circostanza per cui il riconoscimento del credito risarcitorio in capo alla conduttrice dell’immobile in dipendenza di ammaloramenti dell’immobile sia stato un atto gestorio ingiustificato e arbitrario, è circostanza riguardante non già la correttezza e verità della rappresentazione contabile dell’onere in discussione, ma, appunto, l’irragionevolezza della condotta dell’amministratore unico della società e, in definitiva, la sua responsabilità per un atto in tesi pregiudizievole per il patrimonio della società.
La perdita della qualità di socio in corso di causa determina il venire meno della legittimazione e dell’interesse ad agire
Nella causa promossa dal procuratore della socia di una s.r.l. in liquidazione per far dichiarare nulle per illiceità dell’oggetto le delibere assembleari con le quali erano stati approvati i bilanci di quattro esercizi sociali in quanto carenti di chiarezza veridicità e correttezza, [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità degli amministratori per la creazione di c.d. “fondi occulti” asseritamente impiegati nell’interesse sociale, prova del danno e interpretazione della clausola arbitrale contenuta in statuto
Nell’interpretazione della clausola arbitrale statutaria, in ossequio all’art. 1362 c.c., il giudice è tenuto a ricercare la comune intenzione delle parti senza arrestarsi al mero esame del senso letterale delle parole, ma pur sempre rispettando il valore semantico del linguaggio; sicché [ LEGGI TUTTO ]