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24 Giugno 2020

Riduzione facoltativa del capitale sociale

L’art. 2482 c.c. contempla un’ipotesi di riduzione del capitale meramente facoltativa, a differenza di quelle disciplinate dagli articoli successivi che regolano la riduzione del capitale per perdite, dalla quale – in assenza di opposizione dei creditori – discende l’obbligo di rimborso ai soci delle quote pagate nei limiti deliberati. Nel caso di specie, la delibera di riduzione del capitale ricondotta all’art. 2484 c.c. stabiliva che «per quanto emerso dall’ultimo bilancio approvato, si è creata una liquidità di cassa ed una esuberanza del capitale sociale rispetti ai normali bisogni dell’azienda sociale. In considerazione di tutto ciò, si considera l’opportunità di effettuare un rimborso ai soci dei mezzi economici eccedenti le necessità sociali, attraverso una corrispondente riduzione del capitale sociale, così liberando delle risorse finanziarie che potrebbero essere più utilmente utilizzate dai soci».