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14 Giugno 2021

La responsabilità del sindaco verso la società è necessariamente correlata all’illecito dell’amministratore

La prescrizione dell’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci decorre dal momento della cessazione della carica, in virtù del richiamo espresso operato alla disciplina della responsabilità degli amministratori dall’art. 2407, co. 3, c.c., restando così superato ogni questione in ordine all’esclusione dell’applicazione ai sindaci della sospensione tassativamente prevista dall’art. 2941 n. 7 c.c. solo per gli amministratori che, in passato, prima della riforma del diritto societario del 2003, aveva determinato un diverso trattamento tra i componenti dei due organi nell’ipotesi in cui il danno si fosse obiettivamente verificato nella sfera giuridica della società durante la loro permanenza nella carica.

La ravvisabilità di una condotta illecita dell’organo amministrativo quale fonte del danno subito dalla società è elemento imprescindibile ai fini della configurabilità della responsabilità del collegio sindacale. Invero, il fondamento della corresponsabilità dei sindaci per la condotta illecita dannosa degli amministratori risiede nella violazione diretta dell’obbligo di vigilanza sulla gestione, che caratterizza in modo specifico l’attività dell’organo di controllo e presuppone necessariamente la ricorrenza di condotte pregiudizievoli per la società riferibili agli amministratori che l’omissione, da parte dei sindaci, di una specifica condotta imposta dagli obblighi derivanti dalla carica ha impedito di sventare.

Approvazione della deliberazione di revoca dei sindaci di S.r.l.

La deliberazione di revoca dei sindaci necessita dell’approvazione del Tribunale ex art. 2400 2° comma c.c., che è subordinata alla verifica della sussistenza di giusta causa. [ LEGGI TUTTO ]

12 Ottobre 2017

Amministratori e sindaci di s.r.l.: azioni di responsabilità e operatività della polizza assicurativa

Anche nelle società a responsabilità limitata, il curatore subentra nella legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali, per l’assorbente considerazione, a tacere di ogni più pregante argomento, che il nuovo testo dell’art. 146 l. fall. – come sostituito dall’art. 130 d.lg n. 5 del 2006 – , prevede [ LEGGI TUTTO ]