Cessione di quote sociali a prezzo variabile
Interpretando la clausola – contenuta in un contratto di cessione di quote sociali – che prevede un prezzo variabile, il giudice è tenuto ad osservare, nel procedimento di esegesi, prioritariamente i criteri ermeneutici oggettivi dettati dall’art. 1362 c.c. e 1363 c.c., avendo riguardo al senso letterale delle pattuizioni oltre che al senso desumibile dal complesso dell’atto.
Assegnazione di azioni in altre società e qualifica di emittente
L’operazione con cui una società assegni liberalmente ai dipendenti parte delle azioni detenute in una s.p.a. non è qualificabile come «collocamento» e, pertanto, non è idonea a configurare la società le cui azioni siano così assegnate quale emittente azioni diffuse in misura rilevante fra il pubblico. Infatti, perché si possa parlare di «collocamento», è necessario che quest’ultimo sia posto in essere o dalla stessa società emittente o da chi ne detenga il controllo e, comunque, per un corrispettivo; solo in questo caso si può ritenere effettivamente perseguito quel ricorso al mercato dei capitali di rischio che – esso solo – può rendere il titolo dell’emittente «diffuso» fra il pubblico degli investitori.
Azione ex art. 2497 cod. civ.: non sussiste litisconsorzio necessario tra la controllante e i suoi amministratori che abbiano preso parte al fatto lesivo
Il creditore è libero di agire in giudizio contro qualunque debitore solidale, senza necessità di evocare in giudizio tutti o determinati debitori: ciò vale anche rispetto all’azione di responsabilità per abuso di direzione e coordinamento, non sussistendo litisconsorzio necessario tra essa e i suoi amministratori nell’ipotesi di responsabilità solidale di cui all’art. 2497, secondo comma, c.c..
Il curatore fallimentare della società soggetta a direzione e coordinamento può evocare in giudizio gli amministratori della controllante che abbiano preso parte al fatto lesivo, e siano responsabili ai sensi dell’art. 2497, secondo comma, c.c., senza essere tenuto ad agire contro la controllante medesima.
Ove la società acquisti un’azienda il cui valore è pari allo zero, il danno arrecato alla società è pari al prezzo di acquisto, anche ove la provvista per pagare il corrispettivo arrivi da un finanziamento della controllante.
In caso di azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c. promossa dal curatore fallimentare, in presenza di alcuni debitori transigenti, deve essere valutata anche la quota ideale di responsabilità di questi, al fine di valutare l’esistenza e l’entità dell’eventuale credito del Fallimento nei confronti dei convenuti che non hanno transatto. In applicazione del principio di parità di cui all’art. 1298 c.c., il debito residuo da richiedersi ai debitori non transigenti, deve essere determinato operando la riduzione in ragione delle parti che hanno transatto, in misura pari all’importo della quota ideale di debito.
Gli amministratori privi di delega rispondono delle conseguenze dannose della condotta degli amministratori con delega soltanto qualora siano a conoscenza di necessari dati di fatto tali da sollecitare il loro intervento, ovvero abbiano omesso di attivarsi per procurarsi gli elementi necessari ad agire informati. Al pari, all’amministratore assente all’adunanza durante la quale è stato deliberato il compimento dell’atto costituente mala gestio ex artt. 2393 e 2394 c.c., deve essere addebitato il fatto a titolo di colpa nella causazione del danno.
Irrilevanza della prova dell’esistenza di creditori antecedenti all’atto di mala gestio
Il creditore è libero di agire in giudizio contro qualunque debitore solidale, senza necessità di evocare in giudizio tutti o determinati debitori: ciò vale anche rispetto all’azione di responsabilità per abuso di direzione e coordinamento, non sussistendo litisconsorzio necessario tra essa e i suoi amministratori nell’ipotesi di responsabilità solidale di cui all’art. 2497, secondo comma, c.c.
Risulta irrilevante, ai fini dell’esercizio dell’azione ex art. 2394 c.c., la prova dell’esistenza di creditori antecedenti all’atto di mala gestio, rilevando il solo carattere pregiudizievole dell’atto sul patrimonio sociale nel suo complesso, idonea a pregiudicare i creditori, siano essi anteriori o posteriori all’atto contestato.
Obbligo di riduzione del capitale sociale ex art. 2447 c.c. e divieto di ricerca di nuovi finanziatori
Una volta preso atto della perdita del capitale sociale ai sensi dell’art 2447 c.c., l’organo amministrativo deve immediatamente procedere con i previsti adempimenti, senza che gli stessi adempimenti possano essere sostituiti da ricerche di nuovi finanziatori. La perdita del capitale sociale impone il rispetto dell’art. 2447 c.c., e non la sua elusione mediante ricerca di nuovi investitori.
“Controllo indiretto” e presupposti dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo per le s.r.l.
Ai fini di cui all’art. 2477, comma 3, let. b) c.c. è tenuta alla istituzione dell’organo di controllo la società a responsabilità limitata che controlla ex art. 2359 nn. 1 e 2 c.c. una società che a sua volta partecipa, ai sensi delle stesse norme, altra società tenuta alla revisione contabile, senza che lo stesso obbligo incomba sulla società in posizione intermedia, alla quale il controllo non può essere imputato. [ LEGGI TUTTO ]