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24 Novembre 2020

Finanziamenti soci: presupposti per l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 2467 c.c.

La disciplina dell’art. 2467 c.c. che prevede la postergazione del rimborso dei finanziamenti soci, rispetto al soddisfacimento degli altri creditori e, in caso di fallimento, la restituzione delle somme corrisposte nell’anno precedente, è circoscritta ai soli finanziamenti erogati nei casi di cui al comma 2, concessi cioè in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento: si richiede, dunque, che alla data dell’erogazione del prestito la società versi in una condizione di significativa difficoltà finanziaria, cosicchè la fattispecie non è applicabile ai casi in cui il credito venga concesso in una situazione fisiologica dell’impresa.

E’ pertanto necessario che il requisito dello squilibrio finanziario, previsto dal comma 2, sia valutato con riguardo al momento della concessione del prestito.