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28 Settembre 2018

Storno di dipendenti, diritti costituzionalmente garantiti e concorrenza sleale

Lo storno di dipendenti costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3, c.c., soltanto quando è attuato al fine di ottenere un diretto vantaggio a danno del concorrente. Al contrario, il mero passaggio di dipendenti da un’impresa all’altra non costituisce di per sé atto di concorrenza sleale, poiché così interpretata, la norma contrasterebbe con il diritto del prestatore di lavoro di migliorare la propria posizione economica (art. 35 Cost.), nonché con il principio di libera iniziativa economica (art. 41 Cost.).

Tale contegno diviene illecito concorrenziale quando sia accompagnato da una serie di elementi – quali, ad esempio, il numero dei dipendenti stornati, la loro competenza professionale, il ruolo che rivestivano – che evidenziano l’illiceità della condotta dell’impresa stornante, la quale si avvale degli investimenti formativi effettuati dall’impresa stornata sui propri dipendenti.

Con particolare riguardo al c.d. animus nocendi, affinché lo storno di dipendenti possa essere qualificato come atto di concorrenza sleale da parte dell’impresa concorrente, non è sufficiente la mera consapevolezza, nell’agente, dell’idoneità dell’atto a danneggiare l’altra impresa, ma è necessaria l’intenzione di conseguire tale risultato, la quale deve essere ritenuta sussistente tutte le volte che lo storno di dipendenti sia posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, se non supponendo nell’autore l’intenzione di recare pregiudizio all’organizzazione ed alla struttura produttiva dell’impresa concorrente in misura che ecceda il normale pregiudizio che ad ogni imprenditore può derivare dalla perdita di dipendenti in conseguenza della loro scelta di lavorare presso altra impresa.

9 Aprile 2018

Lo storno di dipendenti: criteri identificativi, intensità della lesione e animus nocendi

Lo storno è considerato illecito ove il concorrente sleale si sia appropriato di risorse altrui, con modalità che abbiano messo a rischio la continuità aziendale dell’imprenditore nella sua capacità competitiva, ovvero provocato alterazioni non ragionevolmente prevedibili, e determinato uno shock sull’ordinaria attività di offerta di beni [ LEGGI TUTTO ]

27 Febbraio 2018

Concorrenza sleale per storno di un solo dipendente e per abuso di dipendenza economica

Posto che la ricerca di nuove risorse lavorative è indirizzata innanzitutto su personale già esperto del settore e quindi inserito nell’organizzazione di realtà imprenditoriali concorrenti, non si configura la fattispecie dello storno di dipendenti nel caso di passaggio di un solo dipendente ad altra impresa, seppure concorrente, in mancanza di elementi oggettivi che evidenzino l’intento di danneggiare l’organizzazione e la struttura produttiva del concorrente di regola desumibile dall’elevato numero di collaboratori qualificati che vengono stornati, su cui è prevalentemente fondata l’organizzazione aziendale e dall’idoneità di tale atto a determinare una grave disfunzione nello svolgimento della normale attività della concorrente, per essere tali collaboratori non facilmente né tempestivamente sostituibili.

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10 Agosto 2016

Storno dei dipendenti e concorrenza sleale

In tema di storno di dipendenti, sul piano oggettivo, il discrimen  tra natura fisiologica e lecita dello stesso e condotta sleale va individuato nell’intensità lesiva del comportamento. Lo storno è illecito ove il concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui con [ LEGGI TUTTO ]

16 Aprile 2015

Elementi di illiceità dello storno di dipendenti

Il discrimen tra natura fisiologica e lecita dello storno di dipendenti e condotta sleale va individuato, sul piano oggettivo, nell’intensità lesiva del comportamento. Lo storno è illecito ove il concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui [ LEGGI TUTTO ]