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3 Maggio 2023

Responsabilità degli amministratori per atti distrattivi e mancato accertamento della perdita di capitale

In relazione agli atti distrattivi dell’organo gestorio, la natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore consente alla società (o al curatore, in caso di sopravvenuto fallimento di quest’ultima) che agisce per il risarcimento del danno di allegare l’inadempimento dell’organo gestorio, restando a carico dell’amministratore convenuto di dimostrare l’utilizzazione delle somme nell’esercizio dell’attività d’impresa.

In relazione alla domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla violazione degli obblighi gestori in materia di perdita di capitale, adempimenti sociali, contabili, fiscali e contributivi, le irregolarità, ancorché provate o pacifiche, non sono di per sé sufficienti per affermare la responsabilità del convenuto laddove non sia fornita la prova sia del danno cagionato al patrimonio sociale da siffatte condotte, sia del nesso causale tra l’inadempimento e l’evento dannoso.

Azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare: violazione degli obblighi gestori e omessa azione di responsabilità del liquidatore

Nel giudizio di responsabilità promosso dal curatore fallimentare contro l’amministratore della società in liquidazione, avente ad oggetto l’esecuzione di lavori presso l’immobile sede dell’attività sociale a spese della società, deve verificarsi quali tra le spese sostenute debbano considerarsi di straordinaria amministrazione e, quindi, a carico del locatore. Solo in relazione a tali spese può infatti dirsi fondato l’addebito all’amministratore per avere omesso di chiederne il rimborso.

Con riferimento al mancato recupero di un credito della società condotta, la difesa dell’amministratore che si limiti a dedurre l’incapacità patrimoniale del debitore e, quindi, l’inutilità dell’eventuale azione di recupero che si sarebbe dovuta intraprendere, non è idonea a provare il corretto adempimento della prestazione a carico dell’amministratore, tenuto conto del fatto che anche una mera messa in mora avrebbe evitato il decorso della prescrizione del diritto di credito.

Quanto all’azione esercitata nei confronti del liquidatore per l’omesso esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore inadempiente ai propri doveri gestori, la circostanza per cui il costo dell’operazione contestata all’amministratore era da considerarsi “nella norma” non esclude che possa essere stato compiuto un atto di amministrazione non conforme alle regole di corretta gestione societaria. Analogamente, priva di rilievo ai fini dell’accertamento della responsabilità del liquidatore convenuto è la circostanza per cui la crisi aziendale possa essere stata determinata da altri fattori, trattandosi anch’esso di un dato che non elide l’atto di mala gestio realizzato dall’amministratore.

28 Febbraio 2019

Sull’onere probatorio nell’azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare

Nell’azione di responsabilità ex art. 146 l.fall., esercitata dal curatore nei confronti di amministratori e sindaci di S.p.A. fallita, l’inadempimento si presume colposo: se l’allegazione della violazione degli obblighi (che, nel caso della fattispecie dell’azione sociale riguarda doveri imposti dalla legge, dallo statuto o obblighi generali di vigilanza e intervento, mentre, nel caso dell’azione spettante ai creditori sociali, riguarda comportamenti lesivi dell’integrità patrimoniale) grava sul curatore, la prova della mancanza del nesso di causalità tra tali comportamenti e il fatto dannoso, e quindi la prova positiva  dell’osservanza di tali doveri, grava sugli amministratori. In questo contesto, il nesso di causalità non è solo presupposto necessario e sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria, ma anche parametro per l’entità del risarcimento. In particolare, gli obblighi che riguardano la riduzione del capitale per perdite al disotto del minimo legale – prevista come causa di scioglimento, la quale conferisce agli amministratori il potere di gestire la società ai fini della liquidazione – implicano responsabilità non solo per mancanza di accertamento della menzionata causa ma anche per il suo non tempestivo riconoscimento: chi agisce ex art. 2486 c.c. deve dunque fornire evidenza della prosecuzione dell’attività imprenditoriale, dell’avvenuta perdita di capitale e gli atti negoziali posti in essere successivamente – e nonostante – la conoscenza della predetta causa di scioglimento; spetta invece agli amministratori provare che la protrazione dell’attività è dovuta a finalità liquidatorie, connesse all’ordinaria attività di impresa e non comportanti nuovi rischi.

15 Luglio 2015

Revoca cautelare del trustee per grave violazione degli obblighi gestori

È legittima la revoca in via d’urgenza del trustee di un trust liquidatorio costituito da una società in liquidazione su istanza di uno dei creditori in caso di grave violazione delle obbligazioni inerenti alla gestione dei beni in trust e per aver agito il trustee in palese conflitto di interessi quale settlor, trustee e beneficiario ultimo del trust, in quanto il provvedimento cautelare, seppur anticipatorio in via urgente e interinale degli effetti della decisione sul merito del diritto cautelando, non modifica irreversibilmente la situazione giuridica del convenuto.

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