24 Maggio 2018

Tutela cautelare del diritto di ispezione del socio di s.r.l.

Il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione spetta al socio di s.r.l. che non sia anche amministratore.

Nel caso in cui al socio di s.r.l. venga negato il diritto di controllo ex art. 2476 c.c. il pericolum in mora è evidente e appare connaturato alla stessa struttura del diritto del socio di esercitare in modo effettivo e continuo, sia pure con cadenze e modalità eventualmente previste dallo statuto, un potere di controllo sull’operato dell’organo amministrativo.

Il diritto di ispezione comprende anche l’estrazione di copia della documentazione ritenuta di interesse, possibilità questa che appare connaturata alla effettività dell’esercizio del diritto di controllo, altrimenti in fatto limitato o, comunque, richiedente modalità di consultazione che, data la complessità della documentazione da esaminare, risulterebbero eccessivamente onerose ovvero non esaustive.

Il ricorso ex art. 700 c.p.c. per richiedere l’esibizione della documentazione sociale deve essere rivolto alla società in persona del legale rappresentante e non gli amministratori uti singuli, in quanto la prima è l’unica destinataria del provvedimento di urgenza. Il diritto di controllo del socio attiene ai rapporti endo-societari e non investe la sfera giuridica personale dell’amministratore in quanto tale, pur essendo indubbiamente l’amministratore, quale organo gestorio della società, a dover soddisfare la pretesa del socio ad avere notizie dell’andamento della società e ispezionare la documentazione. Ne deriva che il ricorso ex art. 700 c.p.c. deve essere rivolto alla società in persona del suo legale rappresentante, mentre sono privi di legittimazione passiva i singoli amministratori.

La richiesta di fissare una penale ex art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell’ottemperamento dell’ordine di esibizione deve essere rivolta alla società e non può ricadere sui singoli amministratori.

 

 

 

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Chiara Presciani

Chiara Presciani

Laurea in giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università degli studi di Bergamo Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale (XXIX ciclo) presso l'Università degli studi di Brescia. Avvocato iscritto all'Ordine di...(continua)

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